(1) Al personale insegnante ed equiparato addetto a persone in situazione di grave handicap nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole materne, spetta un'indennità di istituto mensile nella misura del quattro per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. Al predetto personale in possesso del titolo di specializzazione per l'assistenza a persone portatori di handicap l'indennità spetta nella misura del cinque per cento.
(2) L'indennità di cui al comma 1 viene attribuita per anno scolastico o frazione di esso.