(1) Al personale svolgente prevalentemente e costantemente le funzioni di polizia giudiziaria di competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria spetta un'indennità di istituto mensile nella misura non superiore al 15% dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, tenendo conto della complessità e della mole delle relative mansioni nonché dell'esperienza acquisita in materia.