(1) Alle operatrici ed agli operatori socio-assistenziali nonché alle assistenti ed agli assistenti geriatrici ed assistenziali delle unità di valutazione del Servizio di valutazione della non autosufficienza viene attribuita una indennità di istituto mensile nella misura del 25 % dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. L’indennità viene riconosciuta in ragione della particolare complessità delle mansioni nonché in ragione della connessa maggiore responsabilità. 30)