(1) Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino ed in non più di due soluzioni. Se l'aspettativa non viene fruita senza interruzione, tra la prima e la seconda soluzione deve intercorrere un periodo di sei mesi di effettiva prestazione di servizio. In caso di parto plurimo l'aspettativa per ogni figlio oltre al primo è al massimo di un anno. 14)
(2) Il personale insegnante ed equiparato deve fruire una delle due soluzioni di cui al comma 1 in modo tale da ricomprendere almeno un intero anno scolastico (12 mesi). Qualora la fine dell'aspettativa richiesta dal personale insegnante ed equiparato ricada nel periodo dall'1 maggio alla fine dell'anno scolastico, la stessa è prorogata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, salvo il rispetto della durata biennale e di quanto previsto dal comma 4. Al fine di garantire la continuità didattica, tale personale, rientrante in servizio dopo il 30 aprile, è messo a disposizione prevalentemente per supplenze e, in subordine, per eventuali altre attività funzionali all'insegnamento. Le parti si impegnano a modificare la disciplina di cui al presente comma alla stregua della disciplina che sarà prevista per il personale del comparto scuola.
(3) L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro il dodicesimo anno di vita del bambino e nel rispetto dei commi 1 e 2. 15)
(4) L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell'aspettativa.
(5) L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.
(6) Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione fissa e ricorrente spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
(7) Il personale di cui al comma 1 può optare, in quanto non escluso dal lavoro a tempo parziale dalla normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso la parte residua degli oneri di cui al comma 6 è a carico dell'amministrazione.
(7/bis) Compatibilmente con le esigenze di servizio, durante le singole soluzioni dell’aspettativa autorizzata può essere concessa, su richiesta motivata, la conversione dell’aspettativa con un rapporto di lavoro a tempo parziale in un’aspettativa senza assegni, o viceversa. Tale conversione non è da intendersi come soluzione nuova e può essere concessa una sola volta per ogni soluzione. 16)
(8) Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, per l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa va fruita entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del minore. 17)
(9) Nel contratto di comparto possono essere previste ulteriori norme sulla concessione e l'interruzione dell'aspettativa. L'ammissione all'aspettativa ed al tempo parziale di cui al presente articolo è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni, aumentabile nel contratto di comparto fino ad un massimo di sessanta giorni.
L'art. 50, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.
L'art. 50, comma 3, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.
L'art. 50, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.
L'art. 50, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 3, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.