(1) I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 42 sono retribuiti per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi al trenta percento della retribuzione fissa e ricorrente e gli ulteriori periodi al venti percento.
(2) Qualora vi sia un solo genitore spetta il trenta percento della retribuzione fissa e ricorrente per tutto il periodo di congedo parentale.
(3) Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità è dovuto il trenta percento della retribuzione fissa e ricorrente.
(4) In caso di parto plurimo per i periodi di congedo parentale spettante per i figli oltre il primo è dovuto il trenta percento della retribuzione fissa e ricorrente.
(5) I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13.ma mensilità.