(1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.
(2) Durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, nonché durante l'interdizione dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa e ricorrente.
(3) L'intera retribuzione fissa e ricorrente spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche se la dipendente non può assumere servizio per effetto del divieto di essere adibita al lavoro o per effetto dell'interdizione dal lavoro.
(4) L'indennità di maternità, spettante ai sensi della legge statale al di fuori del rapporto di lavoro, è pari al 90 per cento dell'ultima retribuzione fissa e ricorrente. Il periodo cui si riferisce l'indennità di maternità non è utile agli effetti giuridici.