(1) Il congedo parentale può essere fruito in non più di sette soluzioni, se fruito da entrambi i genitori, ossia in non più di sei soluzioni, se fruito da un solo genitore. Il contratto di comparto può prevedere una diversa disciplina. 11)
(2) Ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente o della dipendente.
(3) Ai fini dell'esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare per iscritto l'amministrazione di appartenenza con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il preavviso è di trenta giorni se il congedo parentale richiesto supera un mese; il diretto superiore può, di volta in volta, derogare a tale termine.