1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.
2. L’Ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i richiedenti devono regolarizzare la domanda. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta di contributo è archiviata.
3. Le iniziative sono valutate in base ai seguenti criteri:
a) se gli obiettivi di progetto sono rilevanti e si orientano ai fabbisogni concreti dei beneficiari;
b) se i destinatari sono chiaramente definiti;
c) se l’attività è idonea a realizzare effettivamente le finalità previste dall’iniziativa;
d) se le spese preventivate sono proporzionate ai risultati previsti, ossia se vi è un adeguato rapporto costi/benefici;
e) se l’iniziativa verrà realizzata con il coinvolgimento di volontari delle organizzazioni affiliate;
f) se l’iniziativa corrisponde a uno o più dei criteri di priorità di cui all’articolo 4.
4. Nel corso dell’attività di valutazione, l’Ufficio competente può richiedere, senza oneri per il bilancio provinciale, un parere ad altri organi dell’Amministrazione provinciale dotati di una particolare qualificazione tecnica o ad altri enti pubblici dotati di pari qualificazione.
5. Dopo l’approvazione della domanda, la Direttrice/il Direttore d’Ufficio competente determina l’ammontare del contributo.
6. Le organizzazioni possono utilizzare il contributo concesso esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato richiesto e concesso. Su richiesta motivata, la Direttrice/il Direttore d’Ufficio competente può autorizzare una variazione della destinazione dell’agevolazione, a condizione che la relativa richiesta sia stata presentata prima dell’effettuazione della variazione.