1. Il servizio di trasporto e accompagnamento va garantito alle e agli utenti che ne hanno diritto, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della Legge provinciale del 14 luglio 2015, n. 7, per le giornate di apertura stabilite nel calendario annuale di attività, attraverso l’attivazione delle tratte di trasporto. Una tratta di trasporto può essere attivata a seguito dell’iscrizione di minimo 2 utenti.