1. L'assegnazione avviene sulla base della situazione reddituale del richiedente tenendo conto dell'esigenze di funzionamento dei comprensori sanitari definite dall'azienda sanitaria in relazione, a titolo esemplificativo, ai reparti con un maggiore tasso di scopertura e comunque alle attività necessarie all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
2. Contestualmente all’offerta del miniappartamento viene assegnato un termine di massimo 30 giorni entro il quale il/la richiedente deve dichiarare, a pena di decadenza, di accettare il miniappartamento offerto.
3. Prima della consegna del miniappartamento, il/la richiedente consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari a tre mensilità del canone di locazione e degli oneri accessori, come calcolati ai sensi dell’articolo 9 del 3° regolamento di esecuzione.
4. L’Azienda sanitaria comunica al/alla richiedente le modalità della consegna e dell’occupazione del miniappartamento.
5. Chi non accetta il miniappartamento entro il termine di cui al comma 2 viene cancellato dall’elenco cronologico e potrà presentare una nuova domanda solo decorsi tre anni, salvo il caso di rinuncia al miniappartamento in forma scritta per giustificati motivi. Equivalgono a mancata accettazione l’inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 e la mancata occupazione del miniappartamento entro il termine di cui al comma 4.
6. Il miniappartamento e le superfici di pertinenza sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Non è consentito dare alloggio a persone esterne, anche se legate alla parte conduttrice da rapporti di parentela o amicizia. Con regolamento interno vengono disciplinate le modalità e gli orari di accesso di persone esterne all’edificio.
7. La permanenza nei miniappartamenti è a tempo determinato e non può superare il termine indicato nell’articolo 5 del 3° regolamento di esecuzione.