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k) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 121)
Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 13 ottobre 2022, n. 41.

Art. 3 (Principi generali e priorità)

(1) L’attuazione delle finalità di cui all’articolo 2 si orienta al principio del coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati dei diversi settori, degli enti pubblici territorialmente competenti, delle parti sociali e dei rappresentanti degli interessi delle persone anziane nella pianificazione e nell’attuazione degli interventi.

(2) I settori dell’Amministrazione provinciale coinvolti nella realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 sono in particolare i settori del sociale, delle persone anziane, della famiglia, della sanità, della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’edilizia abitativa, della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio, dello sport e del tempo libero, della mobilità, del lavoro e del volontariato.

(3) I responsabili dei settori dell’Amministrazione provinciale di cui al comma 2 e gli attori di cui al comma 1 raccordano, nell’ambito delle proprie competenze, gli interventi e le misure in base alle priorità definite dal successivo comma.

(4) Nell’ambito delle finalità stabilite all’articolo 2 la Provincia persegue le seguenti priorità:

  1. sono promosse misure per migliorare il benessere psicofisico, iniziative e misure di sensibilizzazione per un’alimentazione sana e un’attività fisica adeguata fino all’età avanzata, nonché misure per la diffusione di uno stile di vita sano e attivo;
  2. per un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita, è promosso il rafforzamento precoce delle competenze individuali, dell’autostima e delle capacità relazionali individuali attraverso misure e offerte mirate, facilmente accessibili alle persone anziane;
  3. per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la discriminazione basata sull’età e per creare una nuova immagine positiva dell’invecchiamento, sono intraprese attività di sensibilizzazione mirate;
  4. per promuovere l’apprendimento congiunto tra membri di generazioni diverse, nonché l’apprezzamento e un atteggiamento positivo reciproci, sono promossi progetti e iniziative intergenerazionali;
  5. per garantire alle persone anziane un accesso senza restrizioni alla vita sociale, vengono sostenute misure mirate per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva, nonché offerte che promuovono la partecipazione stessa;
  6. al fine di garantire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale anche attraverso l’uso dei media digitali, vengono promosse misure mirate, progetti e offerte formative nel campo dell’educazione digitale;
  7. al fine di garantire alle persone anziane un’ampia e adeguata offerta di prestazioni e servizi, è assicurato il mantenimento dell’attuale gamma di offerte di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sostenendo al contempo l’innovazione e lo sviluppo di nuove forme di offerta;
  8. allo scopo di favorire la permanenza nel proprio alloggio e una vita autonoma, sono promossi la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di abitazioni prive di barriere architettoniche, nonché la dotazione delle abitazioni con adeguati ausili tecnici;
  9. i) attraverso un adeguato sistema di prestazioni in denaro e in servizi viene sostenuta, nel quadro delle rispettive leggi di settore, la sicurezza sociale delle persone anziane che non dispongono di risorse sufficienti.

(5) I principi generali e le priorità di cui al presente articolo sono attuati con particolare attenzione alle esigenze e peculiarità di genere delle persone anziane.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
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ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionActionb) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
ActionActionk) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione, destinatari e definizioni)
ActionActionArt. 2 (Finalità)
ActionActionArt. 3 (Principi generali e priorità)
ActionActionMISURE PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
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