(1) La presente legge disciplina le misure atte a promuovere e sostenere l’invecchiamento attivo in Alto Adige.
(2) Sono destinatarie delle misure di cui alla presente legge le persone prossime all’età anziana e le persone anziane, fino ad età avanzata, residenti in Alto Adige, di seguito denominate “persone anziane”. In modo particolare la legge si rivolge alle persone ancora autosufficienti. Restano fermi i requisiti di età stabiliti da disposizioni di settore.
(3) Ai fini della presente legge si intende per: