(1) Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone anziane in conformità agli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché il rispetto delle disposizioni legislative vigenti, presso la Difesa civica è istituita la posizione del/della Garante della terza età, di seguito “Garante”.
(2) Fatti salvi i compiti e le funzioni del Difensore civico/della Difensora civica, il/la Garante verifica e tutela i diritti delle persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni svolgendo i seguenti compiti:
- promuove l’attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
- collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni private operanti sul territorio provinciale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane; in particolare collabora con i servizi sociali e sanitari;
- vigila in merito al rispetto dei diritti civili e sociali delle persone anziane;
- svolge attività di informazione, consulenza e sensibilizzazione sulle tematiche rilevanti per le persone anziane e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane;
- funge da mediatore o mediatrice in caso di conflitti tra persone anziane e i loro familiari da un lato, e i servizi pubblici e privati di assistenza e cura dall’altro;
- al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane, segnala - d’ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti - ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria le situazioni che richiedono un immediato intervento di carattere giudiziario o assistenziale. Vigila inoltre sul rispetto dei diritti nell’ambito dell’assistenza e cura prestata alle persone anziane ospitate in strutture esterne alla loro famiglia;
- segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone anziane dei quali viene in qualsiasi forma a conoscenza, anche su segnalazione dei soggetti interessati o di altri soggetti;
- sostiene iniziative volte a prevenire ed impedire ogni discriminazione basata sull’età e si impegna ad assicurare alle persone anziane l’erogazione di prestazioni atte a soddisfare i bisogni di salute della persona nonché il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, direttamente nei confronti dell’amministrazione competente;
- collabora con la Consulta di cui all’Art. 13, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle proposte di cui all’articolo 13, comma 6, lettera b);
- può sollecitare azioni e progetti specifici di promozione dei diritti delle persone anziane.
(3) Al fine di proteggere e promuovere l’osservanza dei diritti umani delle persone anziane, spetta al/alla Garante della terza età visitare e verificare regolarmente le strutture socio-assistenziali per persone anziane e le strutture sanitarie pubbliche e private in cui la libertà delle persone è o può essere privata, al fine di identificare precocemente i fattori di rischio per la violazione dei diritti umani e di prevenire trattamenti contrari alla dignità delle persone. II/La Garante della terza età è autorizzato/a a nominare commissioni indipendenti a cui delegare l’attività di controllo preventivo del rispetto dei diritti umani ai sensi del precedente periodo. Le strutture interessate sono tenute a fornire al/alla Garante della terza età e alla commissione nominata informazioni sul numero e sul trattamento delle persone che sono o sono state private della libertà personale, sui luoghi in cui le persone sono o possono essere private della libertà personale e sulla procedura e le condizioni di privazione della libertà personale, a consentire l’accesso alla relativa documentazione e alle strutture. Nello svolgimento delle suddette funzioni, il/la Garante della terza età e le commissioni da lui/lei nominate tengono conto delle esigenze di funzionamento della struttura. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità dello svolgimento delle visite, il numero, la nomina, la durata del mandato e la composizione dei membri delle commissioni, le modalità di collaborazione con il/la Garante della terza età e il compenso.
(4) I candidati/le candidate alla carica di Garante devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11. Devono inoltre possedere una comprovata competenza nel campo delle politiche per anziani e dell’assistenza alle persone anziane. Dal novero dei partecipanti/delle partecipanti alla selezione la Presidente/il Presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, nomina il/la Garante per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.
(5) II/La Garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in autonomia e non è legato a direttive.
(6) II/La Garante trasmette annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle persone anziane. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale e comunque entro i primi cinque mesi di ogni anno. La relazione è pubblicata sul sito Internet del/della Garante.
(7) II/La Garante viene sentito/sentita dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi delle persone anziane. Egli/Ella collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti delle persone anziane.
(8) II/La Garante è dotato dal Consiglio provinciale dei mezzi e delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività. In caso di assenza o di impedimento, il/la Garante può incaricare della propria sostituzione una/un dipendente del Consiglio provinciale, limitatamente all’ordina ria amministrazione.
(9) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 1, commi 6 e 7, 9, 11, 12, 13, commi 2, 3 e 4, e 14 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche.