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k) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 121)
Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 13 ottobre 2022, n. 41.

Art. 2 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene le persone anziane e crea condizioni idonee per l’invecchiamento attivo in Alto Adige.

(2) La Provincia concepisce il progressivo invecchiamento della società come un’opportunità e promuove la diffusione delle conoscenze, delle esperienze e dei valori delle persone anziane.

(3) Nel quadro di una politica trasversale dell’invecchiamento attivo e col supporto di misure mirate atte a promuovere la salute, la sicurezza sociale, la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone anziane, nonché attraverso un’adeguata attività di sensibilizzazione, la Provincia promuove e favorisce l’indipendenza e una vita autonoma delle persone anziane.

(4) In base ai commi 1, 2 e 3 la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee, nonché dei programmi internazionali, persegue con la presente legge le seguenti finalità:

  1. riconoscere il potenziale delle persone anziane nonché il contributo da loro prestato allo sviluppo dell’attuale realtà locale, valorizzare il loro ruolo nella società, tutelarne la dignità e combattere i pregiudizi e le discriminazioni basate sull’età;
  2. sostenere la partecipazione attiva delle persone anziane alla vita sociale della collettività, in particolare i loro contatti sociali e le loro possibilità d’incontro, anche per contrastare la solitudine;
  3. promuovere la creazione di un contesto di vita adeguato alle persone anziane;
  4. rafforzare precocemente le persone anziane e promuovere un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita;
  5. sostenere la creazione di un ambiente di lavoro adeguato alle persone anziane;
  6. rafforzare l’impegno delle persone anziane nel volontariato, quale contributo indispensabile per la società;
  7. promuovere uno stile di vita sano delle persone anziane, al fine di conservare o migliorare la loro qualità di vita;
  8. incoraggiare le persone anziane a partecipare maggiormente alla vita politica e adoperarsi per una loro maggiore partecipazione e responsabilità a livello politico;
  9. sostenere e alleviare i familiari curanti, in modo che possano svolgere il loro impegnativo compito in buone condizioni il più a lungo possibile;
  10. garantire alle persone anziane un adeguato e mirato sistema di prestazioni in servizi e in denaro, anche per il tramite di quanto previsto dalle normative di settore;
  11. migliorare l’offerta nonché la collaborazione e il lavoro in rete nell’ambito dei servizi per le persone anziane nei diversi settori.
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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionActionb) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
ActionActionk) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12
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