1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono presentare la rendicontazione secondo l’articolo 10 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione.
2. Se viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata interamente l'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
3. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa, potrà essere liquidato il saldo.
4. La parte dell'anticipazione concessa che non è stata utilizzata per le attività agevolate o che non è stata adeguatamente rendicontata, deve essere restituita all’amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipazione.