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Delibera 20 settembre 2022, n. 670
Criteri per la concessione di contributi a scuole paritarie con lingua d'insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo

ALLEGATO

Criteri per la concessione di contributi a scuole private paritarie con lingua d’insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri regolano la concessione e la liquidazione di contributi per promuovere le scuole private paritarie in lingua tedesca, ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche, e dell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 „Legge provinciale per le attività culturali “, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti giuridici gestori di scuole private paritarie in lingua tedesca, che rispettino i criteri per la formazione delle classi approvati dalla Giunta provinciale. Il numero minimo di 15 alunni per la formazione della classe può includere più livelli di istruzione e di età. Se il numero minimo non viene raggiunto nell’anno di riferimento, vengono applicati i criteri delle scuole private riconosciute.

2. Lo svolgimento dell’attività scolastica da parte dei beneficiari non deve perseguire fini di lucro.

3. I beneficiari devono disporre di un'organizzazione interna che risponda a criteri di efficienza, economicità nonché trasparenza.

4. I dati riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche devono essere sempre accessibili alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca.

Articolo 3
Agevolazioni per le spese di gestione

1. Sono ammesse all’agevolazione le seguenti spese dirette di gestione per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche:

a) spese per gli stipendi del personale direttivo e docente come previsti dai relativi contratti collettivi provinciali in materia. Il calcolo viene effettuato tenendo conto della normativa in materia di formazione delle cattedre e dell'orario di insegnamento settimanale di 22 ore per le scuole primarie e di 20 ore settimanali per le scuole secondarie, come previsto rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del medesimo contratto provinciale;

b) spese per gli stipendi del personale amministrativo e delle pulizie, come previsti dai relativi contratti collettivi provinciali in materia;

c) spese per l'amministrazione dell'edificio scolastico, inclusi canone di locazione, spese per l’energia elettrica, acqua, riscaldamento, tributo raccolta rifiuti e acque reflue, materiali per la pulizia nonché spese per contabilità, consulenza fiscale e premi per polizze assicurative;

d) spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni all’edificio scolastico fino a un importo massimo di Euro 40.000.

2. Le spese di personale ammissibili comprendono le spese salariali accessorie compreso il trattamento di fine rapporto di lavoro, i contributi previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Sono escluse dal contributo le spese riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio.

3. Non sono ammissibili le spese agevolate ai sensi della Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”.

Articolo 4
Agevolazione del funzionamento didattico-amministrativo

1. A favore dei beneficiari possono essere concessi contributi per il funzionamento didattico-amministrativo in conformità ai criteri approvati dalla Giunta provinciale per le assegnazioni ordinarie alle scuole pubbliche. Gli importi previsti dai criteri citati sono la base di calcolo per le analoghe spese delle scuole private paritarie. Qualora la spesa per il funzionamento didattico-amministrativo preventivata nella domanda risulti inferiore alla quota prevista dai criteri citati, verrà riconosciuto tale importo ai fini dell'agevolazione. Nel caso in cui la scuola privata paritaria non abbia istituito tutte le classi del corso di studio, gli importi base dei criteri per la direzione, le aule speciali e i laboratori vengono ridotti in proporzione al numero delle classi funzionanti.

2. Le scuole private paritarie possono beneficiare inoltre di contributi straordinari per iniziative particolari, che sono debitamente descritte e motivate.

Articolo 5
Autofinanziamento

1. I beneficiari devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale. L'ammontare dell'autofinanziamento e le sue fonti di provenienza devono essere esplicitamente indicati nella domanda.

Articolo 6
Calcolo del contributo

1. Le spese di gestione riguardante lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, di cui all’articolo 3, possono beneficiare dei finanziamenti fino alla misura massima del 90 per cento delle spese riconosciute per il personale.

2. Il contributo complessivo di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 non può essere superiore al disavanzo dichiarato nella domanda.

Articolo 7
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate negli appositi capitoli del bilancio provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta in proporzione.

Articolo 8
Presentazione della domanda

1. I contributi si riferiscono alle attività scolastiche e didattiche programmate dai richiedenti per l'anno solare di riferimento.

2. La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante.

3. La domanda va presentata alla competente ripartizione provinciale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di rifermento.

4. La seguente documentazione a corredo della domanda va presentata entro il 31 maggio dell’anno di riferimento:

a) preventivo di spesa dettagliato con piano di finanziamento per l’anno di riferimento sulla base del modello predisposto dall’ufficio competente. Il piano di finanziamento comprende le spese ammissibili nonché l’autofinanziamento. Il disavanzo risulta dalla differenza tra le entrate e le uscite;

b) rendiconto annuale dell‘anno precedente sulla base del modello predisposto dall’ufficio competente dal quale risulta il disavanzo effettivo.

Articolo 9
Concessione di anticipazioni

1. I beneficiari possono richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) anticipazione del 50 per cento, calcolata sulla base dell’ultimo contributo concesso. Tale anticipazione viene erogata in attesa dell'assegnazione del contributo per l'anno di riferimento. L’anticipazione viene richiesta contestualmente alla domanda entro il 15 dicembre prima dell’anno di rifermento;

b) anticipazione dell’80 per cento del contributo concesso per l'anno di riferimento. Tale anticipazione può essere richiesta insieme alla documentazione a corredo della domanda fino al 31 maggio.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere integrata fino all'80 per cento del contributo concesso per l'anno di riferimento, a condizione che l’apposita richiesta venga presentata entro il 31 maggio.

Articolo 10
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono presentare la rendicontazione secondo l’articolo 10 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione.

2. Se viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata interamente l'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

3. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa, potrà essere liquidato il saldo.

4. La parte dell'anticipazione concessa che non è stata utilizzata per le attività agevolate o che non è stata adeguatamente rendicontata, deve essere restituita all’amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipazione.

Articolo 11
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La rendicontazione del contributo deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. La domanda di liquidazione del contributo sottoscritta dal/dalla legale rappresentante è redatta sul modulo predisposto dall’ufficio competente e inoltrata unitamente alla rendicontazione di cui al comma 3. La domanda contiene una dichiarazione che attesti che:

a) le attività agevolate sono state realizzate interamente e le spese ammesse sono state sostenute per intero;

b) il beneficiario è in possesso della documentazione di spesa indicata nell’elenco riepilogativo e che la stessa verrà prodotta a richiesta;

c) la documentazione di spesa elencata non è stata utilizzata ovvero non sarà utilizzata ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di altri uffici provinciali o enti pubblici;

d) le spese complessive per le attività agevolate sono più elevate delle rispettive entrate complessive. Il disavanzo effettivo viene dichiarato.

3. Nel caso dei richiedenti senza scopo di lucro, la documentazione di spesa può essere limitata, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, a un importo pari al contributo concesso. Pertanto, il rendiconto è composto da un elenco riepilogativo delle spese sostenute per un ammontare almeno pari a quello del contributo concesso. Dall’elenco sottoscritto dal/dalla legale rappresentante devono emergere gli elementi essenziali della documentazione di spesa e deve contenere:

a) per le fatture: fornitore/prestatore di servizi data, numero e importo della fattura nonché i dati relativi all’attestazione di avvenuto pagamento, ossia l’importo effettivamente pagato e la data di pagamento;

b) per gli stipendi: elenco dettagliato del personale retribuito nel periodo oggetto del vantaggio economico e i dati relativi all’attestazione di avvenuto pagamento.

4. Se la somma delle voci di spesa dichiarate nell'elenco fosse inferiore all’importo del contributo concesso oppure se l’agevolazione dovesse superare il disavanzo effettivo, il contributo stesso sarà decurtato di conseguenza. La decurtazione è disposta dal direttore dell’Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative.

Articolo 12
Documentazione di spesa

I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario;

c) essere quietanzati;

d) essere riferiti alle spese ammesse ai fini della concessione del contributo;

e) riferirsi all’anno solare per il quale è stato concesso il contributo.

Articolo 13
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, la unità organizzativa competente per la liquidazione delle agevolazioni economiche effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. Ogni anno il controllo sarà effettuato su almeno un’agevolazione.

3. Le domande sottoposte a controllo vengono individuate mediante sorteggio. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione o dal suo delegato/dalla sua delegata, dall’direttore/dalla direttrice d'ufficio e da un funzionario/una funzionaria della ripartizione. Il relativo controllo verrà effettuato dopo la rendicontazione del contributo.

4. Nel corso del controllo a campione viene verificata la corrispondenza fra le dichiarazioni presentate e la documentazione di rendicontazione in originale.

5. Inoltre, sono sottoposti a controllo tutti i casi dubbi, da parte dell’unità organizzativa competente per la liquidazione dell’agevolazione.

Articolo 14
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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