1. Le spese di gestione riguardante lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, di cui all’articolo 3, possono beneficiare dei finanziamenti fino alla misura massima del 90 per cento delle spese riconosciute per il personale.
2. Il contributo complessivo di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 non può essere superiore al disavanzo dichiarato nella domanda.