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y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 61)
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 49 (Avvocatura)

(1)  L’Avvocatura della Provincia è collocata all’interno della Segreteria generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura è preposto/preposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l’Avvocatura della Provincia. L’Avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da personale amministrativo di supporto. Agli avvocati e alle avvocate è assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione continuativa degli affari legali per la Provincia e i suoi enti strumentali, nel rispetto delle direttive generali dell’Avvocato/Avvocata della Provincia. 15)

(2)  Gli avvocati e le avvocate con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Avvocatura della Provincia e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale forense tenuto dal consiglio dell’Ordine competente per territorio, sono inquadrati di diritto nel profilo professionale di legale. Essi sono suddivisi in due livelli in ragione del grado di esperienza e di specializzazione, della professionalità acquisita e delle abilitazioni professionali conseguite.

(3)  I due livelli in cui sono inquadrati gli avvocati e le avvocate, le funzioni di coordinamento, le competenze specifiche dell’Avvocatura, le modalità di assegnazione dei contenziosi in considerazione delle competenze acquisite, le misure atte a garantire ad avvocati e avvocate autonomia e indipendenza di giudizio, e il loro costante aggiornamento professionale sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Il trattamento economico degli avvocati e delle avvocate, adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta nonché al regime di esclusiva cui è soggetta la loro attività, è definito con contratto collettivo; il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. 16)

(5)  Sino all’adozione del regolamento di esecuzione e nelle more della contrattazione collettiva, rimane in essere il trattamento economico in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti alla direzione delle Aree dell’Avvocatura della Provincia sono iscritti di diritto e a esaurimento nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all’Art. 2 (. Essi sono altresì inquadrati nel livello più elevato previsto per gli avvocati e le avvocate in servizio presso la Provincia ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 3.

15)
L'art. 49, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, commi 8 e 9, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
16)
L'art. 49, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 10, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
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