(1) L’organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, esercita, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:
- monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’Amministrazione provinciale;
- esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale;
- valida il sistema di attribuzione dei premi al personale della Provincia;
- attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
- redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti;
- si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
- esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti di una proposta di legge;
- esprime il parere motivato di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti collettivi.
(2) L’organismo di valutazione relaziona al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e alla Giunta provinciale sull’attività di cui al comma 1 entro giugno dell’anno successivo.
(3) L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia. Da questi controlli sono esclusi gli enti locali, al cui controllo provvede la competente ripartizione provinciale.
(4) L’organismo di valutazione è composto da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I suoi membri, anche estranei all’Amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore/coordinatrice. I membri dell’organismo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
(5) L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità del proprio funzionamento. La sua dotazione di personale non può superare le 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’Amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che ciò comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.
(6) Gli incarichi dei membri dell’organismo di valutazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro rispettiva scadenza. I membri che sono dipendenti dell’Amministrazione provinciale o dell’Azienda sanitaria sono collocati dall’ente di provenienza in aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico dirigenziale presso l’organismo di valutazione. 17)
(7) I membri dell’organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in conformità con le specifiche funzioni attribuite all’organismo di valutazione. Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 18)