(1) La presente legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale.
(2) La presente legge è finalizzata ad accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la qualità della stessa per garantire la tutela dell’interesse pubblico e dei diritti di cittadini e cittadine.