1. Trattandosi di misure di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, l’ente locale può adottare la misura di protezione civile anche prima della presentazione della domanda di contributo. Ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale, per l’approvazione della misura di protezione civile non è richiesto alcun parere né alcuna autorizzazione.
2. Se l’ente locale affida l’esecuzione della misura di protezione civile a un altro organismo di diritto pubblico, l’ente stesso può trasferire a tale organismo il contributo concesso dall’Agenzia. L’ente locale resta tuttavia l’unico soggetto responsabile e di riferimento per l’Ufficio.