1. Ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge provinciale, l’ente locale può presentare domanda di contributo per l’adozione di misure di prevenzione e di pronto soccorso qualora sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità.
2. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio entro il termine perentorio di 180 giorni a partire dalla constatazione della situazione di pericolo o dell’evento dannoso. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, o lo Stato dichiara lo stato di emergenza, la domanda può essere presentata entro la data di cessazione dello stato di calamità o di emergenza. Se la Giunta provinciale delibera la delimitazione della zona colpita dalla calamità, la domanda può essere presentata entro il termine fissato nel provvedimento di delimitazione.