1. La cancellazione dalla graduatoria avviene nei seguenti casi:
a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l’assunzione all’impiego provinciale;
b) chi rende dichiarazioni non veritiere o presenta documenti falsi;
c) chi, senza un fondato motivo, non presenta la documentazione richiesta dall’Amministrazione;
d) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato;
e) chi non supera il periodo di prova;
f) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro;
g) chi dopo l’accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale o chi da tali incarichi si dimette durante l’anno scolastico.
2. Se non disposto diversamente nel rispettivo provvedimento, la cancellazione si riferisce al relativo anno scolastico e al relativo profilo professionale e non determina la perdita della precedenza per l’anzianità di servizio nel caso di reinserimento nella graduatoria in un momento successivo.