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Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
Modifiche concernenti l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia

ALLEGATO A

Assegnazione di posti al personale delle scuole dell’infanzia

Art. 1 Oggetto

1. La presente disciplina ha per oggetto il lavoro a tempo parziale e l’assegnazione di posti, inclusi i trasferimenti, al personale delle scuole dell’infanzia.

2. Per personale delle scuole dell’infanzia, ai sensi della presente disciplina, si intende il personale che presta servizio nei seguenti profili professionali del settore della scuola dell’infanzia:

a) collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica (profilo professionale di qualifica funzionale inferiore);

b) insegnante della scuola dell’infanzia (profilo professionale di qualifica funzionale superiore).

3. Per posti particolari, ai sensi della presente disciplina, si intendono i seguenti posti, se classificati corrispondentemente nell’elenco dei posti:

a) posti aggiuntivi;

b) posti per l’integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità;

c) posti per il progetto seconda lingua L2;

d) posti aggiuntivi per il personale supplente permanente.

I posti per l’orario prolungato non sono considerati posti particolari.

4. Per posto annuale, ai sensi della presente disciplina, si intende un posto vacante oppure un posto di supplenza che devono avere una durata di almeno 210 giorni già al momento della scelta del posto.

Art. 2 Assunzione a tempo indeterminato

1. L’assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole dell’infanzia con l’idoneità nel relativo profilo professionale avviene nell’ambito dell’attuazione della delibera sull’organico in base al criterio della maggiore anzianità di servizio, a condizione che il personale interessato sia inserito nella graduatoria dei trasferimenti di cui all’articolo 8.

2. L’amministrazione provinciale determina con proprio provvedimento i posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato. L’assunzione a tempo indeterminato avviene a partire dall’inizio dell’anno scolastico successivo a tale provvedimento, ed è sottoposta alla condizione che il personale interessato scelga un posto annuale.

3. Per il calcolo dell’anzianità di servizio viene preso in considerazione solo il personale con idoneità che alla data di riferimento del 1° settembre dell’anno scolastico precedente all’assunzione a tempo indeterminato possiede tutti i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato.

CAPO I – LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 3 Disposizioni concernenti il lavoro a tempo parziale

1. La disciplina concernente il lavoro a tempo parziale è stabilita dalle disposizioni di contrattazione collettiva ed è integrata con le disposizioni della presente deliberazione.

2. Le domande per il lavoro a tempo parziale devono essere presentate da parte dal personale a tempo indeterminato entro il 10 marzo, ore 12, per l’anno scolastico successivo. Per le domande di aspettativa ridotta per prole, di cui all’articolo 50, comma 7, del Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, tale termine non è perentorio, a condizione che il contingente del tempo parziale previsto non venga superato.

3. La disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere effettuata dal personale a tempo indeterminato o dall’amministrazione provinciale entro il 10 marzo, ore 12, per l’anno scolastico successivo.

4. Qualora il numero delle domande per il lavoro a tempo parziale superi il numero dei posti a tempo parziale disponibili, deve essere anche tenuto conto del fatto che si tratti di personale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La graduatoria per il tempo parziale prevista dalle disposizioni di contrattazione collettiva trova dunque applicazione solo laddove la persona con un punteggio inferiore, che è già in possesso di un rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia la possibilità di lavorare nella stessa scuola dell’infanzia a tempo pieno. Nel caso contrario non possono essere approvate nuove domande per il tempo parziale. La graduatoria per il tempo parziale inoltre non trova applicazione per modifiche della forma o dell’entità del tempo parziale che sono attuabili solo nell’ambito delle assegnazioni interne su posti disponibili di cui all’articolo 4.

5. Il personale che, ai sensi del comma 4, perde il suo posto a tempo parziale in base alla graduatoria per il tempo parziale, viene assegnato d’ufficio al posto a tempo pieno, se non presenta ancora la domanda di trasferimento entro cinque giorni lavorativi dal suddetto termine per la presentazione delle domande per il tempo parziale.

6. Non è ammesso presentare per lo stesso anno scolastico sia la domanda per il tempo parziale, sia la domanda per il trasferimento. Il personale a tempo indeterminato, inserito nella graduatoria per i trasferimenti, può scegliere nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia un posto a tempo parziale, se disponibile.

7. La base delle disposizioni di contrattazione collettiva per la determinazione di quali posti contano e quali no per il calcolo del contingente del tempo parziale è la necessità pedagogica ed organizzativa che, in linea di massima, per ogni gruppo nella scuola dell’infanzia non ci siano più di tre persone di riferimento per i bambini e le bambine e che durante la settimana sia i bambini/le bambine che le famiglie abbiano come riferimento almeno una persona a tempo pieno. Per tale motivo anche l’aspettativa ridotta per prole, i posti aggiuntivi a tempo parziale e i posti a tempo parziale del 75 per cento contano per il calcolo del contingente per il tempo parziale.

8. I seguenti posti non contano invece per il contingente a tempo parziale, in quanto non influiscono sul principio di base sopraccitato:

a) i posti già esplicitamente esclusi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Contratto collettivo di comparto del 24 novembre 2009, e successive modifiche (posti a tempo parziale per l’orario prolungato, per l’integrazione delle bambine e bambini con disabilità e per il progetto seconda lingua L2);

b) rapporti a tempo parziale con periodi verticali annuali alternanti;

c) rapporti a tempo parziale dei coordinatori distaccati/delle coordinatrici distaccate;

d) posti a tempo parziale eventualmente previsti per il progetto terza lingua L3.

CAPO II – TRASFERIMENTI ED ASSEGNAZIONI INTERNE

Art. 4 Posti disponibili per trasferimenti ed assegnazioni interne

1. Per il personale a tempo indeterminato sono disponibili per il trasferimento e per le assegnazioni interni solo posti annuali.

2. Il personale a tempo indeterminato può presentare nei seguenti casi la domanda di essere assegnato presso la stessa scuola dell’infanzia ad un altro posto di lavoro, inclusi i posti aggiuntivi, a condizione che sia disponibile un tale posto in base alla pianta organica a causa del trasferimento di un’altra persona o perché trattasi di un posto di supplenza:

a) se il personale è già in possesso di un posto a tempo parziale può cambiare su un posto a tempo parziale di altra forma o entità o su un posto a tempo pieno;

b) se il personale è già in possesso di un posto a tempo pieno può cambiare su un altro posto a tempo pieno di tipologia differente.

3. Le assegnazioni interne non possono essere richieste per posti riservati in base alle disposizioni vigenti ad altro personale. Anche l’assegnazione dei posti a tempo parziale ai sensi del Capo I avviene prima di eventuali altre assegnazioni interne.

4. La domanda per l’assegnazione interna è da presentare entro il termine previsto per le domande di trasferimento. In caso di più domande per l’assegnazione interna, l’assegnazione dei posti disponibili avviene nel rispetto di apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri previsti per la graduatoria dei trasferimenti di cui all’articolo 8.

5. Il personale a tempo indeterminato che occupa in una scuola dell’infanzia già un posto di supplenza o un posto aggiuntivo, ha il diritto di rimanere su tale posto, se il relativo provvedimento di base (assenza del/della titolare del posto o approvazione del posto nella pianta organica) è confermato dall’amministrazione provinciale al massimo entro i cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei trasferimenti e se sussistono i presupposti di cui al comma 1.

Art. 5 Inserimento d’ufficio nella graduatoria dei trasferimenti

1. Il personale perdente posto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inserito d’ufficio nella graduatoria per i trasferimenti.

2. Se il numero di posti disponibili nella stessa scuola dell’infanzia è inferiore al numero del personale perdente posto potenzialmente interessato, si individua l’effettivo personale perdente posto sulla base della posizione meno favorevole nell’apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri della graduatoria per i trasferimenti di cui all’articolo 8. La graduatoria interna riguarda tutto il personale a tempo indeterminato del relativo profilo personale, indipendentemente se a tempo parziale o a tempo pieno, che ha la propria sede di servizio in tale scuola dell’infanzia, ad eccezione della disposizione di cui al comma seguente.

3. Tale graduatoria interna non trova applicazione per il personale a tempo indeterminato su posti di supplenza e su posti particolari, oppure se tali posti cadono.

4. Nei seguenti casi, il personale che perde il posto viene inserito nella graduatoria per i trasferimenti senza la posizione di precedenza del personale perdente posto:

a) se nella stessa scuola dell’infanzia è disponibile un altro posto a tempo indeterminato con un rapporto a tempo parziale della stessa o maggiore percentuale di orario di lavoro o con un rapporto a tempo pieno;

b) se è stato scelto nell’ambito della scelta dei posti precedente un posto di supplenza, un posto aggiuntivo, limitato a un anno, o un posto aggiuntivo di supplenza permanente, limitato a un anno, o un posto di integrazione senza titolo di specializzazione, a meno che non sia stato possibile scegliere un posto vacante a tempo indeterminato per i motivi di cui all’articolo 17, comma 5;

c) se è stato scelto nell’ambito della scelta dei posti precedente un posto che ai sensi dell’articolo 16, comma 2, deve essere riassegnato nell’ambito della seguente scelta dei posti.

5. Chi perde il proprio posto e può scegliere nell’ambito della scelta dei posti, per i motivi di cui all’articolo 17, comma 5, solo un posto di supplenza permanente, può far valere di nuovo la posizione di perdente posto nell’ambito della seguente scelta dei posti.

6. Anche il personale con idoneità e un’anzianità di servizio di almeno 3 anni, che entro il termine previsto per le domande di trasferimento aveva un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno un giorno nell’anno scolastico corrente con la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in un profilo professionale del personale delle scuole dell’infanzia, viene inserito d’ufficio nella graduatoria per i trasferimenti.

Art. 6 Trasferimenti su richiesta

1. La domanda di trasferimento può essere presentata solo dal personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di trasferimento sono da presentare entro il 10 marzo, ore 12, antecedente l’anno scolastico di riferimento.

2. La domanda di trasferimento può essere revocata entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per i trasferimenti.

3. L’assegnazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene in ordine di graduatoria.

4. I trasferimenti hanno effetto dal primo giorno del nuovo anno scolastico.

Art. 7 Precedenze nella graduatoria dei trasferimenti

1. Nella graduatoria dei trasferimenti, le seguenti categorie hanno la precedenza secondo l’ordine sottoindicato, indipendentemente dal punteggio assegnato ai sensi dell’articolo 8:

a) personale perdente posto;

b) personale a tempo indeterminato;

c) personale a tempo determinato con idoneità di cui all’articolo 5, comma 6, che sarà assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico a cui si riferisce la graduatoria dei trasferimenti;

d) personale a tempo determinato con idoneità di cui all’articolo 5, comma 6.

2. In ogni categoria il personale che usufruisce dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha – come sottocategoria – ulteriormente la precedenza rispetto al restante personale della stessa categoria, indipendentemente dal punteggio assegnato ai sensi dell’articolo 8, se sussistono i presupposti di cui all’articolo 26.

3. In ogni categoria e sottocategoria il personale è elencato in base al maggior punteggio di cui all’articolo 8.

Art. 8 Criteri per la formazione della graduatoria per i trasferimenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria per i trasferimenti vengono attribuiti d’ufficio 6 punti per ciascun anno di servizio ai sensi dell’articolo 28.

2. Per le situazioni familiari sono attribuiti i seguenti punti, considerando quale data di riferimento il termine per la presentazione delle domande di trasferimento:

a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;

b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;

c) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;

d) per l’assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale o statale, anche in aggiunta ai punti sopraccitati: 6 punti.

3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il personale con il maggior punteggio attribuito per i figli conviventi. In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il personale con l’età anagrafica maggiore.

4. Per l’attribuzione del punteggio connesso con la situazione familiare ai sensi del comma 2, il personale interessato, anche nel caso dell’inserimento d’ufficio nella graduatoria dei trasferimenti, deve comunicare le relative informazioni alla direzione delle scuole dell’infanzia di appartenenza nel termine stabilito per la presentazione delle domande di trasferimento. Nel caso contrario sono attribuiti solo i punti per l’anzianità di servizio.

Art. 9 Trasferimento d’ufficio per insuperabili divergenze nell’ambiente di lavoro

1. In casi di insuperabili divergenze nell’ambiente di lavoro, il personale interessato può essere trasferito d’ufficio su un nuovo posto. Il trasferimento può essere effettuato all’occorrenza anche su un posto di cui all’articolo 16, comma 2, che dunque non sarà più disponibile per la generale scelta dei posti.

2. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere assegnato per un quinquennio alla originaria sede di servizio.

Art. 10 Personale distaccato

1. Con il consenso del personale, lo stesso può annualmente essere distaccato in modo totale o parziale dall’attività pedagogica nella scuola dell’infanzia ed essere assegnato per consulenza pedagogica o per attività di programmazione alle seguenti strutture:

a) a una direzione delle scuole dell’infanzia;

b) ad una struttura della Direzione Istruzione e formazione;

c) ad una struttura universitaria;

d) ad un’altra struttura, se l’amministrazione riconosce la relazione con l’ambito della scuola dell’infanzia.

2. La scelta del personale deve essere motivata per iscritto. L’assegnazione avviene solo se il personale può svolgere effettivamente il servizio e se l’orario settimanale corrisponde a quello indicato nel contratto di lavoro individuale.

3. Il personale distaccato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mantiene il diritto di tornare alla sede di servizio originaria.

Art. 11 Scambio posti

1. Dopo la conclusione dell’assegnazione dei posti ai sensi del Capo III, lo scambio di posti è consentito, d’intesa con le direzioni delle scuole dell’infanzia interessate e con effetti esclusivamente in relazione al corrispondente anno scolastico, in caso di esigenze familiari, personali o di servizio sopraggiunte.

CAPO III – CRITERI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 12 Graduatorie

1. Nelle scuole dell’infanzia della provincia l’assegnazione dei posti vacanti e dei posti di supplenza del personale assente, che sono ancora disponibili dopo l’assegnazione dei posti corrispondenti alle disposizioni dei Capi I e II, avviene con incarichi annuali e con l’assunzione di personale supplente ai sensi del presente Capo III.

2. L’assegnazione dei relativi posti avviene per ogni anno scolastico secondo una graduatoria provinciale.

3. L’assunzione a tempo determinato avviene in base a graduatorie distinte per profilo professionale e lingua della scuola dell’infanzia (tedesco, italiano, ladino).

Art. 13 Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria per l’assunzione a tempo determinato è redatta secondo la tabella allegata, considerando che il personale che ha conseguito l’idoneità in base ad una procedura concorsuale oppure in base ad una disposizione normativa ha la precedenza rispetto al personale senza idoneità.

2. Il personale in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, è inserito con idoneità nella graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia”, a condizione che ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sia stato iscritto nella rispettiva graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018.

3. Il personale senza idoneità in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia che non rientra nella disposizione di cui al comma 2 e il personale senza idoneità in possesso della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, è inserito nella relativa fascia della graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia” prima del restante personale senza idoneità.

4. In ogni sottocategoria della graduatoria ha la precedenza il personale con maggiore anzianità di servizio provinciale maturato nel relativo profilo professionale.

5. Per il personale senza servizio provinciale e per il personale con servizio provinciale della stessa durata, l’inserimento nella graduatoria avviene in base al punteggio di cui all’allegata tabella. A parità di punteggio ha la precedenza il personale con l’età anagrafica minore.

6. L'esperienza professionale provinciale nonché quella esterna vengono valutate con la data di riferimento di cui all’articolo 28, comma 4.

7. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 anche per il personale delle scuole dell’infanzia si applicano le disposizioni sul bilinguismo di cui all’ articolo 32 del contratto collettivo di comparto del 27 giugno 2013. Il possesso dell’attestato di bilinguismo di conseguenza non costituisce più un requisito d’accesso, ma un titolo di preferenza. Per il profilo professionale di “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” trova applicazione secondo il titolo di studio l’attestato di bilinguismo B1 (ex C) o B2 (ex B); per il profilo professionale di “insegnante di scuola dell’infanzia” trova applicazione secondo il titolo di studio l’attestato di bilinguismo B2 (ex B) o C1 (ex A). Tale disciplina non trova applicazione per il personale che ha prestato servizio per almeno un giorno prima del 31 agosto 2015, finché sia valida la relativa domanda per l’inserimento nella graduatoria. Per il personale di madrelingua ladina il relativo attestato di bilinguismo e l’esame di ladino presso l’Intendenza scolastica ladina continuano a costituire requisito d’accesso e non titolo di preferenza.

8. A partire dall’anno scolastico 2015/16 (graduatoria 2016/2017) il servizio prestato mediante chiamata diretta, in analogia con tutti gli altri settori formativi per il personale provinciale, non viene considerato come precedenza per l’anzianità di servizio per la graduatoria a tempo determinato, ad eccezione per i collaboratori pedagogici inseriti/le collaboratrici pedagogiche inserite nella graduatoria, i quali accettano un contratto di lavoro tramite chiamata diretta come insegnante di scuola dell’infanzia o come insegnante specializzato/specializzata di scuola dell’infanzia. In tale caso la richiesta per il riconoscimento del servizio effettivamente prestato deve essere presentata entro il termine annuale, previsto per la presentazione delle domande.

9. A partire dalla graduatoria in riferimento all’anno scolastico 2022/2023, il servizio prestato mediante chiamata diretta è riconosciuto d’ufficio, in analogia alle disposizioni vigenti per il personale docente statale, quale servizio provinciale di cui al comma 4 secondo i seguenti criteri, a condizione che la persona interessata sia in possesso del titolo di studio o professionale valido per il relativo profilo professionale:

a) per intero, se il servizio viene prestato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nello stesso profilo professionale o nel profilo professionale di qualifica funzionale superiore;

b) per metà, se il servizio viene prestato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nel profilo professionale di qualifica funzionale inferiore;

c) la data di riferimento, dalla quale viene riconosciuto il servizio mediante chiamata diretta è il 1° settembre 2020 o la data del conseguimento del titolo di studio o professionale, se successiva;

d) il comma 8 non trova più applicazione per i servizi prestati ai sensi del presente comma mediante chiamata diretta dal 1° settembre 2020.

10. A partire dalla graduatoria in riferimento all’anno scolastico 2022/2023, il servizio prestato dal 1° settembre 2020 in una scuola primaria della Provincia autonoma di Bolzano con il titolo di studio valido, è riconosciuto per metà quale servizio provinciale di cui al comma 4, da tale data o dalla data successiva del conseguimento del titolo in questione, in riferimento alla graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia”. La relativa richiesta deve essere presentata entro il termine annuale, previsto per la presentazione delle domande per l’inserimento nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.

11. L’amministrazione provinciale pubblica sul sito internet della Ripartizione Personale la graduatoria provvisoria e comunica il termine entro il quale possono essere fatti presenti gli errori materiali in riferimento alle dichiarazioni o i documenti consegnati tempestivamente.

12. Le graduatorie definitive vengono approvate con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale e pubblicate sul sito internet della Ripartizione Personale.

Art. 14 Cancellazione dalle graduatorie

1. La cancellazione dalla graduatoria avviene nei seguenti casi:

a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l’assunzione all’impiego provinciale;

b) chi rende dichiarazioni non veritiere o presenta documenti falsi;

c) chi, senza un fondato motivo, non presenta la documentazione richiesta dall’Amministrazione;

d) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato;

e) chi non supera il periodo di prova;

f) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro;

g) chi dopo l’accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale o chi da tali incarichi si dimette durante l’anno scolastico.

2. Se non disposto diversamente nel rispettivo provvedimento, la cancellazione si riferisce al relativo anno scolastico e al relativo profilo professionale e non determina la perdita della precedenza per l’anzianità di servizio nel caso di reinserimento nella graduatoria in un momento successivo.

Art. 15 Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate entro il 15 dicembre, ore 12, per l’anno scolastico successivo secondo le modalità indicate sul sito internet della Ripartizione Personale.

2. Solo in casi particolari è ancora ammessa la consegna personale della domanda o l’inoltro tramite e-mail o lettera raccomandata. Negli ultimi due casi è necessario allegare, a pena di esclusione, una copia del documento di riconoscimento. Nel caso dell’inoltro tramite lettera è determinante il timbro di data dell’ufficio postale.

3. Le indicazioni che hanno conseguenze per il calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie possono essere trasmesse annualmente entro il termine di presentazione delle domande. Nel caso che le indicazioni comportino una riduzione del punteggio, la comunicazione è obbligatoria.

4. La domanda è valida solo per la graduatoria in riferimento all’anno scolastico successivo. Chi è iscritto in una graduatoria del personale delle scuole dell’infanzia e ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige di almeno un giorno tra il 1° settembre e il termine perentorio di cui al comma 1 nell’anno scolastico corrente in un profilo professionale del personale della scuola dell’infanzia, viene inserito d’ufficio nella graduatoria per l’anno scolastico successivo.

5. L’inserimento d’ufficio di cui al comma 4 non si applica in relazione al personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che è inserito anche nella graduatoria a tempo determinato concernente l’altro profilo professionale del personale delle scuole dell’infanzia.

6. Nel caso di ripresentazione della domanda questa deve essere compilata in tutte le parti e sostituisce la precedente. La mancanza della firma del personale sulla domanda comporta l’esclusione; questo non vale per la consegna elettronica che garantisce l’identificazione univoca della persona.

7. Tutti i titoli di merito possono essere documentati mediante autocertificazione o in copia.

8. Dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle domande non è ammessa la produzione di nuovi dati, rispettivamente di nuova documentazione.

9. I requisiti per l’assunzione del personale di scuola dell’infanzia al servizio provinciale devono sussistere al termine di presentazione delle domande.

10. In deroga all’articolo 9, la domanda per l’iscrizione nella graduatoria a tempo determinato può essere presentata entro il termine previsto anche dalle persone che saranno in possesso dei requisiti di accesso relativi al titolo di studio o professionale entro il 28 febbraio successivo. In tal caso, la relativa conferma o dichiarazione deve essere presentata per la validità della domanda entro tale secondo termine.

11. Il personale, mediante la comunicazione del personale indirizzo di posta elettronica, dà in ogni caso il proprio consenso a che l’Amministrazione utilizzi tale indirizzo per ogni genere di comunicazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16 Scelta dei posti

1. L’elenco dei posti disponibili per l’assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato e per i trasferimenti è pubblicato sul sito internet della Ripartizione Personale.

2. In tale elenco sono inseriti anche tutti i posti nuovi e tutti i posti che sono di nuovo disponibili per cessazioni del rapporto di lavoro, come dimissioni, pensionamenti o decessi. Se il provvedimento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro viene approvato dall’amministrazione provinciale solo dopo l’inizio della scelta dei posti oppure se il posto ha un inizio dopo il 1° settembre, tale posto sarà assegnato in modo provvisorio e solo nell’anno scolastico successivo in modo definitivo durante la scelta dei posti.

3. Se in una scuola dell’infanzia devono essere effettuate riduzioni di posti, i posti di cui al comma 2 cadono o vengono ridotti prima che si proceda alla determinazione del personale perdente posto potenzialmente interessato di cui all’articolo 5, comma 2.

4. Ai fini della determinazione dei posti disponibili per la scelta dei posti, le domande per la concessione delle aspettative per una durata non inferiore a sei mesi sono da presentare, salvo imprevisti, alla direzione della scuola dell’infanzia di appartenenza entro il termine previsto per le domande di trasferimento, antecedente l’anno scolastico di riferimento. Per le domande di aspettativa per prole tale termine non è perentorio.

5. La scelta dei posti viene effettuata, tranne in casi eccezionali, solo telematicamente. Il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale stabilisce le relative modalità che sono pubblicate sul sito internet della Ripartizione Personale.

6. Al personale che ha scelto un posto, non vengono più offerti, per la durata dell'incarico medesimo, ulteriori posti.

7. Gli incarichi non ancora assegnati al termine della scelta dei posti e quelli che per svariati motivi diventano disponibili nel corso dell’anno scolastico, sono assegnati in considerazione della relativa graduatoria. Si scorre la graduatoria finché al relativo personale non è stato conferito un incarico oppure se nel frattempo è già scaduto l’incarico come personale della scuola dell’infanzia. Il posto è offerto telefonicamente o tramite posta elettronica. Se l’offerta non viene accetta entro il termine stabilito dall’amministrazione provinciale o se la persona non è raggiungibile, viene contattata la persona che segue in graduatoria. Come prova per l’avvenuta offerta è sufficiente la nota sulla telefonata effettuata, redatta dall’amministrazione provinciale, o la documentazione del messaggio di posta elettronica. Chi non accetta due offerte di posto o non è raggiungibile al riguardo, non viene più contattato da parte della relativa direzione per le scuole dell’infanzia per ulteriori offerte. Il personale può anche rinunciare volontariamente già prima a ulteriori offerte posto da parte di determinate direzioni per le scuole dell’infanzia.

Art. 17 Rinunce

1. Il personale assente alla scelta dei posti ovvero che non si fa rappresentare come previsto, è considerato rinunciatario.

2. Il personale che non esegue alcuna scelta, è considerato rinunciatario. Chi non sceglie un posto nel tempo previsto, è considerato rinunciatario.

3. La rinuncia si riferisce sempre all’anno scolastico, nonché al relativo profilo professionale.

4. Essere considerato rinunciatario ai sensi del presente articolo significa che il personale interessato viene contattato per nuovi incarichi solo dopo lo scorrimento per almeno una volta delle relative graduatorie (graduatoria per i trasferimenti e per l’assunzione a tempo determinato) per il corrispondente profilo professionale.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il personale che può scegliere solo posti con più di 50 chilometri dal luogo di residenza o dal confine provinciale, se la residenza è situata fuori dallo stesso, o che adduce altri motivi gravi per la rinuncia, considerati validi dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Personale.

Art. 18 Supplenze

1. Qualora l’assenza dal servizio del/della titolare del posto si protragga, senza interruzione, oltre la data di scadenza prevista, la supplenza conferita viene prorogata per il corrispondente periodo. Eventuali interruzioni che riguardano solo i finesettimana, non sono considerati interruzioni ai sensi della presente disposizione. La proroga della supplenza può essere rifiutata, se detta proroga comporta una variazione dell’incarico.

2. Qualora il posto coperto tramite una supplenza durante l’anno scolastico diventi un posto vacante, il personale supplente sarà assegnato d’ufficio durante tale anno scolastico su tale posto vacante, senza altra possibilità di scelta.

Art. 19 Inizio servizio

1. Al personale con la residenza fuori del confine provinciale, per iniziare il servizio è concesso un periodo di 24 ore dalla presa di contatto.

Art. 20 Esame di lingua

1. Per garantire il diritto del bambino all’uso della propria madrelingua nella scuola dell’infanzia, il personale deve dichiarare nella domanda di assunzione la propria madrelingua. Ai sensi della normativa vigente, l’attestato di bilinguismo non costituisce requisito di accesso per l’assunzione nella graduatoria tedesca o italiana. Solo nei casi determinati dalla legge per la verifica della conoscenza della lingua a cui si riferisce la graduatoria, il personale deve superare - prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria - l’esame di lingua appositamente previsto.

Art. 21 Disposizioni speciali per il personale ladino

1. In deroga all’articolo 20 il personale di madrelingua ladina deve essere già al momento della presentazione della domanda per l’assunzione in possesso degli attestati di lingua previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Sempre a condizione che sia in possesso di tali attestati di lingua, il personale di madrelingua ladina può essere inserito anche nella graduatoria tedesca o italiana, a secondo che il titolo di studio finale è stato rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Dopo il conseguimento del diploma presso una scuola secondaria di secondo grado nelle località ladine è possibile l’inserimento nelle graduatorie di tutte le tre lingue.

Art. 22 Personale supplente permanente

1. Il personale supplente permanente (“personale volante”) è a disposizione della relativa direzione delle scuole dell’infanzia per la copertura di assenze di breve durata. Di norma, quindi, non vengono conferite supplenze fino a cinque giorni di assenza.

2. Il personale supplente permanente è obbligato ad utilizzare la propria autovettura per lo spostamento tra i vari luoghi di lavoro, se necessario.

3. Nell’elenco dei posti viene indicato, per i posti del personale supplente permanente, il luogo di lavoro prioritario. Tale luogo di lavoro prioritario è il punto di riferimento per il rimborso delle spese di viaggio e può essere modificato durante l’anno scolastico solo d’intesa con il personale. Sede di servizio è la relativa direzione della scuola dell’infanzia.

4. Il numero dei posti aggiuntivi per il personale supplente permanente, collocati al di fuori del contingente dei posti, è stabilito dalla relativa deliberazione sull’organico. L’assegnazione concreta di tali posti alle rispettive direzioni delle scuole dell’infanzia avviene attraverso i singoli Ispettorati per la scuola dell’infanzia o le singole direzioni provinciali.

5. Le disposizioni concernenti le assegnazioni interne di cui all’articolo 4 trovano applicazione anche tra il personale supplente permanente che ha la sede di servizio presso la stessa direzione della scuola dell’infanzia.

Art. 23 Insegnanti specializzate/specializzati per l’integrazione

1. È istituito un apposito elenco per insegnanti specializzate/specializzati per l’integrazione che possono scegliere i relativi posti nell’ambito di una scelta dei posti anticipata.

2. In tale elenco, il personale è inserito nella stessa posizione (livello/categoria e punteggio) della graduatoria generale per “insegnanti di scuola dell’infanzia”.

3. Se il personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti per insegnanti specializzate/specializzati per l’integrazione perde il relativo posto, è considerato personale perdente posto sia in tale elenco che nella graduatoria generale per “insegnanti di scuola dell’infanzia”, ad eccezione della disposizione di cui al seguente comma 4.

4. Se nella stessa scuola di infanzia è disponibile dopo le eventuali assegnazioni interne ancora un posto a tempo indeterminato come “insegnante di scuola dell’infanzia” con un orario settimanale uguale o maggiore, lo stesso viene offerto al personale di cui al comma 3. Se il posto non viene accettato, il personale non è considerato personale perdente posto nella graduatoria generale per “insegnanti di scuola dell’infanzia”.

5. Il personale di cui al presente articolo che è in possesso del relativo titolo di specializzazione non può richiedere di propria iniziativa l’assegnazione interna di cui all’articolo 4 su un posto che non è un posto d’integrazione.

Art. 24 Disposizioni specifiche per il progetto linguistico “Tedesco nella scuola dell’infanzia italiana (L2)”

1. I posti per il progetto linguistico “Tedesco nella scuola dell’infanzia italiana (L2)” sono stabiliti nella deliberazione sull’organico per le scuole dell’infanzia in lingua italiana. L’assegnazione dei posti avviene in tre fasi.

2. Nella prima fase, i posti disponibili sono assegnati al personale a tempo indeterminato che ha la sede di servizio presso una scuola dell’infanzia in lingua tedesca e che ha presentato domanda per il distacco in riferimento a tale progetto. Le domande devono essere presentate annualmente entro il termine stabilito dall’amministrazione provinciale. La scelta del personale e l’assegnazione del posto sono motivate per iscritto da parte della Direzione provinciale per le scuole dell’infanzia in lingua italiana. Il personale a tempo indeterminato mantiene il diritto a tornare alla sede di servizio originaria.

3. Nella seconda fase, i posti ancora disponibili sono assegnati al personale interessato, inserito nella graduatoria tedesca per l’assunzione a tempo determinato e con un’esperienza lavorativa di almeno un anno scolastico nel progetto linguistico in questione, nell’ambito di un’apposita scelta dei posti anticipata. Vale automaticamente il punteggio della relativa graduatoria tedesca.

4. Nella terza fase, i posti ancora disponibili sono assegnati nell’ambito della generale scelta dei posti tedesca o, successivamente, tramite chiamata diretta. Il personale con un contratto a tempo indeterminato non può più scegliere tali posti in tale fase.

Art. 25 Assunzione per chiamata diretta

1. La chiamata diretta è ammessa solo nel caso di esaurimento della graduatoria e con motivazione della scelta. I posti vacanti, ma non i posti di supplenza, devono esser inoltre pubblicati sul sito internet della Ripartizione Personale. Nel caso della chiamata diretta non possono essere superati i limiti temporali previsti dall’ordinamento giuridico, a meno che ciò non sia indispensabile per la copertura dei servizi essenziali. La responsabilità per la procedura spetta alla singola direzione delle scuole dell’infanzia.

2. Per la chiamata diretta il personale deve presentare annualmente un’apposita domanda alle direzioni delle scuole dell’infanzia.

3. L’assunzione avviene tramite colloqui per selezionare il personale più idoneo.

4. Per poter garantire il servizio essenziale della scuola dell’infanzia può essere assunto per la chiamata diretta anche personale senza i requisiti di accesso. Il personale in possesso dei requisiti d’accesso per il relativo profilo professionale ha in ogni caso la precedenza.

Art. 26 Applicazione della legge 104/1992

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 21 o all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che ne fruisce per sé stesso, ha la precedenza nella relativa sottocategoria della graduatoria dei trasferimenti e della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato. Chi invece fruisce di tale disposizione normativa per l’assistenza di un’altra persona ha la precedenza nella relativa sottocategoria della graduatoria, a condizione che venga scelto un posto nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. Non si ha dunque diritto alla precedenza se la persona assistita ha la residenza in un comune fuori dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione per la fruizione della precedenza scade, se non vengono consegnate al massimo entro i cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La domanda è valida esclusivamente per l’anno scolastico immediatamente successivo.

Art. 27 Idoneitá

1. Il personale a tempo determinato con idoneità che al momento del termine perentorio di cui all’articolo 15 non ha avuto un rapporto di lavoro per più di quattro anni continuativi in un profilo professionale del personale di scuola dell’infanzia perde l’idoneità per l’assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di una nuova domanda di reinserimento nella graduatoria, la stessa avviene in applicazione della presente disciplina nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.

2. Il personale a tempo indeterminato che ha disdetto il rapporto di lavoro e al momento del termine perentorio di cui all’articolo 15 non ha avuto un rapporto di lavoro per più di otto anni continuativi in un profilo professionale del personale di scuola dell’infanzia perde l’idoneità per l’assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di una nuova domanda di reinserimento nella graduatoria, la stessa avviene in applicazione della presente disciplina nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.

3. Chi non perde l‘idoneità in base alle presenti disposizioni, ma la cui domanda è scaduta, viene inserito, nel caso di una nuova domanda di reinserimento nella graduatoria, con idoneità nella graduatoria a tempo determinato.

Art. 28 Calcolo dell’anzianità di servizio

1. Per tutti i calcoli dell’anzianità di servizio ai sensi della presente disciplina vengono considerati i periodi del servizio provinciale, utili per la progressione giuridica ed economica nel rispettivo profilo professionale del settore della scuola dell’infanzia, incluso il servizio del personale distaccato ai sensi dell’articolo 10.

2. Per il calcolo dell’anzianità di servizio viene inoltre riconosciuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, per intero il servizio maturato nel profilo professionale di qualifica funzionale superiore, mentre quello maturato nel profilo professionale di qualifica funzionale inferiore viene riconosciuto per metà.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di cui agli articoli 13, commi 8, 9 e 10.

4. La data di riferimento per il calcolo dell’anzianità di servizio è sempre il 31 agosto dell’anno scolastico precedente.

Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Il secondo termine indicato nell’articolo 15, comma 10, è prorogato esclusivamente in relazione alla graduatoria per l’anno scolastico 2022/2023 al 10 marzo 2022.

2. La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, trova applicazione solo a partire dalla graduatoria per l’anno scolastico 2023/2024.

 

 

 

Tabella di valutazione

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO

per ogni decimo di media della valutazione superiore al voto 6

0,25

punti

mass. 10

punti

In caso di voto espresso in decimi, trentesimi, ecc., si procede per analogia.

In caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:

ottimo = 10; distinto = 9; buono = 8; soddisfacente = 7, sufficiente = 6

ESPERIENZA PROFESSIONALE

per la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti o equiparabili, a semestre

1

punto

mass. 10

punti

Insegnanti di scuola dell’infanzia hanno anche la possibilità di presentare domanda per la graduatoria del profilo professionale collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica di scuola dell’infanzia.

DISOCCUPAZIONE

per la disoccupazione esclusivamente in relazione ai periodi di iscrizione nella 1° classe delle liste di collocamento oppure di iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, a trimestre

0,5

punti

mass. 4

punti

La disoccupazione è solamente considerata fino alla V. qualifica funzionale.

La disoccupazione è considerata nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

SUSSIDIO DI MINIMO VITALE

In caso che l’aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale in modo continuativo per almeno 6 mesi

10

punti

 

Il sussidio di minimo vitale è solamente considerato fino alla V. qualifica funzionale.

Il sussidio di minimo vitale deve sussistere al momento del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

FIGLI

per ogni figlio minore a carico dell’aspirante

3

punti

 

I figli sono solamente considerati fino alla V. qualifica funzionale.

La situazione in riferimento ai figli deve sussistere al momento del termine perentorio.

BILINGUISMO

per l’attestato di bilinguismo corrispondente al profilo professionale richiesto risp. categoria professionale

1

punto

 

collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico di scuola dell’infanzia – B1 (ex C) risp. B2 (ex B)

insegnante o insegnante specializzata/specializzato di scuola dell’infanzia – B2 (ex B) risp. C1 (ex A)

 

 

 

 

Formazione della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato

del personale delle scuole dell’infanzia

 

 

 

1° FASCIA:

personale con almeno un giorno servizio provinciale e bilinguismo

personale con un anno di servizio provinciale senza bilinguismo

personale con almeno un giorno di servizio provinciale prima del 31.08.2015, finché la domanda è valida e senza bilinguismo

 

 

1.

Personale con idoneità

 

 

2.

Personale con laurea abilitante, ma senza idoneità (solo nella graduatoria “insegnante della scuola dell’infanzia”)

 

 

3.

Personale senza idoneità

 

 

 

2° FASCIA: personale senza servizio e con bilinguismo

 

 

4.

Personale con idoneità

 

 

5.

Personale con laurea abilitante, ma senza idoneità (solo nella graduatoria “insegnante della scuola dell’infanzia”)

 

 

6.

Personale senza idoneità

 

 

3° FASCIA: personale senza servizio o con servizio provinciale inferiore ad un anno e senza bilinguismo

7.

Personale con idoneità

8.

Personale con laurea abilitante, ma senza idoneità (solo nella graduatoria “insegnante della scuola dell’infanzia”)

9.

Personale senza idoneità

 

 

Il personale che presenta successivamente l’attestato di bilinguismo sale alla prima fascia, ma la precedenza per l’anzianità di servizio viene azzerata.

Altrettanto vale per il personale che non presenta successivamente l’attestato di bilinguismo, ma che ai sensi dell’art. 32 del contratto di comparto del 27 giugno 2013 ha maturato almeno un anno di servizio provinciale.

 

 

 

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