(1) Per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi tramite cavi e condutture e per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dalla moltiplicazione della tariffa unitaria di euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 800,00 euro.
(2) L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
(3) Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alle strutture organizzative che hanno rilasciato i relativi atti amministrativi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. Alle aziende non soggette al pagamento del canone minimo che non adempiono a tale obbligo di comunicazione entro la scadenza del 31 gennaio sarà applicato il canone dell'anno precedente maggiorato del 30 per cento.