(1) Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.
(2) In caso di concessioni o autorizzazioni decadute e di occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione trova applicazione quanto disposto dal comma 1.
(3) Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.