1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 3 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti.
4. Le domande di aiuto presentate e complete sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e approvate, tenendo conto del cronoprogramma presentato, fino a esaurimento dei fondi disponibili sui relativi capitoli di bilancio.