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Delibera 20 luglio 2021, n. 645
Criteri per la concessione di aiuti per investimenti per la conservazione di prodotti vitivinicoli

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per investimenti per la conservazione di prodotti vitivinicoli

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e successive modifiche; essi soddisfano inoltre le condizioni specifiche poste per le categorie di aiuti di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 si intende per:

a) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo, se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri le microimprese nonché le piccole e medie imprese con sede operativa in provincia di Bolzano, anche in forma collettiva, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione delle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 4
Iniziative incentivabili

1. Sono incentivabili:

a) la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture esistenti per la vinificazione,

b) l’acquisto di nuovi contenitori nonché

c) la ristrutturazione di contenitori esistenti

per la conservazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche; le botti di legno con una capienza inferiore a 10 hl sono escluse dall’incentivazione. È altresì esclusa la costruzione di nuove cantine.

2. Gli investimenti devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Provincia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Art. 5
Percentuali di aiuto e tipologia di aiuto

1. Per la realizzazione delle iniziative incentivabili è concesso un contributo in conto capitale fino al 40 per cento delle spese ammesse.

Art. 6
Importi minimi e massimi delle spese ammesse

1. Gli importi minimi e massimi delle spese ammesse per categoria di impresa sono determinati nell’Allegato A.

2. Al momento della rendicontazione il beneficiario/la beneficiaria deve documentare le spese ammissibili, che non possono essere inferiori alla relativa spesa minima ammessa di cui all’Allegato A.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo predisposto dall’Ufficio provinciale Frutti-viticoltura, devono essere presentate allo stesso Ufficio entro il 15 settembre 2021 e comunque prima dell’inizio dei lavori o dell’acquisto dei beni. La domanda deve riportare i dati e le informazioni seguenti:

a) la denominazione e la dimensione dell’impresa nonché la sua forma giuridica;

b) la sede dell’impresa;

c) i dati anagrafici del/della legale rappresentante;

d) la partita IVA;

e) le coordinate bancarie, incluso l’IBAN;

f) la tipologia di aiuto (contributo in conto capitale) e l’ammontare dell’aiuto pubblico necessario per realizzare l’iniziativa;

g) la descrizione e l’ubicazione dell’iniziativa, comprese le date in cui essa ha inizio e termina;

h) l’elenco dei costi costituito, per la parte edile, dal preventivo di spesa di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata e, per la parte tecnica, dalle offerte delle imprese;

i) la dichiarazione di non aver richiesto o percepito, anche da altre amministrazioni pubbliche, altre agevolazioni di qualsiasi genere per le spese oggetto della domanda;

j) il fatturato registrato per l’attività di cui all’articolo 3 nell'ultimo esercizio finanziario prima della presentazione della domanda.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati, a seconda del caso, i seguenti documenti:

a) la documentazione tecnica;

b) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) la delibera del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale, avente a oggetto l’investimento da incentivare;

d) una descrizione dell’impresa e dell’attività di trasformazione e di commercializzazione;

e) la documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento per la durata dell’obbligo della destinazione d’uso di cui all’articolo 11, se il/la richiedente non ne è proprietario/proprietaria.

3. Nel rispetto dei limiti massimi per le spese ammesse di cui all’Allegato A, per le iniziative incentivabili può essere presentata una sola domanda di aiuto.

Art. 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 3 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti.

4. Le domande di aiuto presentate e complete sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e approvate, tenendo conto del cronoprogramma presentato, fino a esaurimento dei fondi disponibili sui relativi capitoli di bilancio.

Art. 9
Libero accesso

1. Il beneficiario/La beneficiaria deve consentire al personale in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, incaricato di vigilare sull’applicazione della normativa vigente, libero accesso alle strutture e alla documentazione attinenti all’oggetto dell’aiuto richiesto o concesso.

Art. 10
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda, corredata dalla documentazione relativa alla spesa ammessa, dopo la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.

2. La documentazione della spesa ammessa può avvenire anche tramite un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dati essenziali dei documenti di spesa. All’elenco è da allegare una dichiarazione del/della richiedente che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute. Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati dal beneficiario/dalla beneficiaria e presentati nell’eventualità di un controllo a campione.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 4 è sufficiente presentare una dichiarazione firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori, contenente

a) l’attestazione che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, o alla variante di progetto approvata, e nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti;

b) l’attestazione che durante lo svolgimento dei lavori non sono state fatte modifiche sostanziali e che eventuali modifiche non sostanziali sono state necessarie per migliorare l’opera;

c) un elenco riepilogativo dei costi di costruzione.

4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 va allegata la seguente documentazione:

a) segnalazione certificata di agibilità o comunicazione di fine lavori,

b) dichiarazione di produzione vitivinicola.

5. Non vengono erogati anticipi dell’aiuto concesso o pagamenti parziali per stati di avanzamento.

6. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello di concessione dell’aiuto o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che tale rendicontazione abbia avuto luogo, e ciò per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, l’aiuto viene revocato.

Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. In caso di insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione le domande potranno essere archiviate d’ufficio

Art. 12
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario/della beneficiaria di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni dalla liquidazione dell’aiuto, nonché il divieto di alienare tali beni nei predetti periodi di tempo.

2. Nel caso di cambio di destinazione d’uso o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, il beneficiario/la beneficiaria è tenuto/tenuta, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione alla durata residua del periodo di riferimento. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che hanno determinato la revoca dell’aiuto fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente va restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 13
Revoca

1. Se in sede di verifica dei documenti di spesa presentati per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione in riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per l’importo corrispondente e la sua riduzione proporzionale.

2. Se, invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, oppure in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 14
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione è stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura mediante appositi accertamenti e attestata nei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché all’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con aiuti di Stato, con aiuti “de minimis” né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione alle stesse spese agevolabili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal regolamento (UE) n. 702/2014. L’eventuale cumulo dei contributi provinciali con altri aiuti pubblici concessi a copertura di medesime voci di costo – quantunque inferiore al livello fissato dalla normativa UE applicabile – non deve determinare un finanziamento d’importo complessivamente superiore alle spese sostenute dal beneficiario/dalla beneficiaria per realizzare l’investimento agevolato.

Art. 16
Efficacia e validità

1. Il presente regime di aiuto acquista efficacia dopo che la Commissione ha ricevuto la sintesi degli aiuti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e ha inviato la ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione degli aiuti.

2. Il presente regime di aiuto è valido solo per le iniziative che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2021.

Anhang A/Allegato A

Zugelassene Mindest- und Höchstausgaben/Spese minime e massime ammesse

Jahresumsatz laut Artikel 7

Absatz 1 Buchstabe j) /

Fatturato annuo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera j)

(Euro)

Zugelassene Ausgaben / Spese ammesse

Mindestausgaben je Antrag/

Spese minime per domanda

(Euro)

Höchstausgaben/

Spese massime

(Euro)

bis/fino a 2.000.000,00

5.000,00

500.000,00

von/da 2.000.001,00

bis/a 10.000.000,00

30.000,00

1.000.000,00

ab/da 10.000.001,00

bis/a 50.000.000,00

50.000,00

2.000.000,00

 

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