(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla commissione provinciale per le pari opportunità la relazione sull’attività dell’anno precedente. Presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali e alla commissione provinciale per le pari opportunità per le donne alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Consigliere di parità.