(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del lavoro. In qualità di pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui viene a conoscenza e, in sede processuale, può servirsi dell’Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La Consigliera/Il Consigliere di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella presente legge, valgono le disposizioni del citato decreto legislativo.
(3) La Consigliera/Il Consigliere di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale e può proporre modifiche ai piani stessi.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità per le donne. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea.
(5) La Consigliera/il Consigliere di parità svolge attività di informazione, consulenza e mediazione sul tema delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro e adotta misure per prevenirla.