(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione della Consigliera/del Consigliere di parità la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della Consigliera/del Consigliere di parità.
(3) In caso di assenza o di impedimento, la Consigliera/il Consigliere di parità può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.