1. Affinché sia loro corrisposto il 100 per cento del prezzo di acquisto dei dispositivi di cui all’articolo 18, comma 2, le ditte fornitrici devono:
a) prima di allestire un dispositivo su misura, far pervenire all’Azienda la relativa scheda progetto contenente il preventivo e i seguenti dati:
1) ditta fornitrice,
2) prescrizione medica,
3) codice riportato nell’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e relativo importo,
4) descrizione del dispositivo e sue misure di massima,
5) eventuali osservazioni del personale tecnico competente;
b) per la realizzazione del dispositivo, scegliere componenti con marcatura CE o materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti;
c) adottare un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell’affidabilità e della qualità dei processi aziendali;
d) tenere un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali dei dispositivi nel periodo di vigenza della garanzia;
e) contenere i tempi di riparazione dei dispositivi entro il 40 per cento dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture;
f) avere la disponibilità di ambienti e servizi adeguati al ricevimento delle persone assistite, rispettosi della privacy e privi di barriere architettoniche;
g) essere disponibili a collaborare con l’Amministrazione provinciale e con l’Azienda, mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica per la gestione e il monitoraggio del rispetto dei termini dell’accordo di cui all’articolo 18, comma 2;
h) comunicare tempestivamente gli orari di lavoro del personale tecnico abilitato e documentarne la presenza mediante la tenuta di un registro;
i) in sede di accordo provinciale, impegnarsi, per alcuni prodotti, a garantire:
1) tempi ridotti di consegna,
2) la fornitura temporanea di un dispositivo sostitutivo di quello in riparazione,
3) la redazione della scheda progetto presso il domicilio delle persone assistite non deambulanti,
4) interventi di addestramento domiciliare,
5) tempi predeterminati di controllo e revisione del dispositivo fornito,
6) tempi di garanzia più lunghi,
7) forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagrafico-contabile.
2. In caso di fornitura di dispositivi acustici, l’adempimento di cui al comma 1, lettera a), si assolve con la consegna della scheda di fornitura-consegna; nel caso di riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332, va anche indicata la differenza di costo in eccesso rispetto alla tariffa posta a carico della persona assistita.