1. Per l’erogazione dei dispositivi su misura di cui all’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, l’Azienda si rivolge ai fornitori iscritti nell’elenco del Ministero della salute che intendono operare in provincia di Bolzano, mentre per l’erogazione di dispositivi di serie, che richiedono solo un adattamento da parte di personale tecnico abilitato, l’Azienda si rivolge a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al predetto decreto ministeriale che intendono operare in provincia di Bolzano.
2. Se una persona assistita, residente in provincia di Bolzano, si rivolge a un fornitore di dispositivi su misura non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 20, l’Azienda corrisponde la tariffa riconosciuta a livello locale, a meno che il prezzo non sia inferiore alla tariffa, nel qual caso l’Azienda corrisponde il prezzo effettivo risultante dalla fattura.