1. La Provincia contratta con i fornitori di dispositivi che operano in provincia di Bolzano la tariffa da applicarsi in ambito provinciale.
2. Alle ditte fornitrici di dispositivi in provincia di Bolzano che non hanno sottoscritto alcun accordo in sede provinciale è corrisposto un importo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto previsto per i dispositivi di cui all’elenco 1 del decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, mentre ai fornitori che sottoscrivono, in sede provinciale, un accordo in base al quale si impegnano a rispettare i criteri di cui all’articolo 19, è corrisposto il 100 per cento del prezzo di acquisto previsto dal decreto ministeriale.
3. Ai fornitori che non rispettano anche uno solo dei punti dell’accordo ritenuti fondamentali dall’Azienda è corrisposto l’80 per cento del prezzo di cui al comma 2, senza che per la differenza questi possano rivalersi sulla persona assistita.