(1) In attuazione dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, della Legge e comunque non oltre il 6 novembre 2020, restano valide le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. La commissione edilizia comunale esercita tutte le funzioni attribuite alle commissioni di cui agli articoli 4 e 68, comma 1, della Legge. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1, della Legge devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide, al più tardi fino al 6 novembre 2020, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della Legge e dei regolamenti di esecuzione adottati.