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k) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 241)
Regolamento in materia edilizia

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2020, n. 27.

Allegato A

Art. 1
Area insediabile

1. L’area insediabile comprende le aree già urbanizzate e le aree che il piano comunale per il territorio e il paesaggio destina allo sviluppo degli insediamenti nel periodo di validità del programma di sviluppo per il territorio e il paesaggio.

Art. 2
Centro storico

1. Questa zona comprende le aree del territorio sulle quali sorgono agglomerati di carattere storico e artistico di particolare pregio, che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un’unità omogenea.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di recupero.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

 

Art. 3
Zona mista

1. Questa zona comprende le aree del territorio destinate prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 57 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m²

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … % ;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 4
Zona di verde privato

1. Questa zona comprende le aree a giardino o a parco, anche parzialmente edificate, caratterizzate da una vegetazione pregiata che costituisce un connotato particolarmente interessante dell’ambiente urbano meritevole di essere tutelato.

2. Questa zona comprende inoltre giardini o parchi privati, con un’edificazione minima accessoria a scopo di giardinaggio privato, non commerciale e per uso ricreativo.

3. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: 0,01 m³/m²;
  2. indice massimo di copertura: ... %;
  3. altezza media massima degli edifici: ... m;
  4. distanza minima dal confine: 5 m;
  5. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  6. indice di impermeabilità: ... %;
  7. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  8. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 5
Zona di riqualificazione urbanistica

1. Questa zona comprende aree in cui, per ragioni di natura urbanistica, edilizia e ambientale, nell’interesse pubblico si rende necessario un intervento organico e uniforme, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di riqualificazione urbanistica (PRU).

3. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m²;
  2. le diverse destinazioni d’uso ammesse, con indicazione delle quote minime e massime ai sensi dell’art. 30 della Legge;
  3. i criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica e ambientale ai sensi dell’articolo 30 della Legge.

Art. 6
Accordi urbanistici

1. Gli accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20 della Legge sono espressamente recepiti nelle norme di attuazione dello strumento di pianificazione.

Art. 7
Zona militare

1. Questa zona comprende le aree destinate alle opere e agli impianti per la difesa nazionale.

Art. 8
Zona per il parcheggio di autocarri e macchine edili

1. Questa zona comprende le aree riservate esclusivamente alla sosta di autocarri e macchine edili. Essa deve essere dotata di un’idonea pavimentazione.

2. Su queste aree è vietata qualsiasi edificazione a esclusione delle opere strettamente necessarie per l’allestimento e la manutenzione del parcheggio stesso.

Art. 9
Zona estrattiva

1. Questa zona comprende le aree destinate esclusivamente all’attività estrattiva di cui alla legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche.

Art. 10
Zona produttiva

1. Questa zona comprende le aree di competenza comunale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: …m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE).
    (opzionale)
  6. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 11
Zona produttiva di interesse provinciale

1. Questa zona comprende le aree di competenza provinciale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE);
    (opzionale)
  6. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 12
Zona per attrezzature pubbliche, Amministrazione e servizi pubblici

1. Questa zona comprende le aree riservate alle costruzioni e agli impianti di interesse generale ivi compresi gli edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, gli edifici religiosi, gli edifici per le attività culturali e sociali, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, nonché opere di urbanizzazione tecnologiche. Tali costruzioni e impianti sono destinati al fabbisogno comunale.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 13
Zona per attrezzature pubbliche
Istruzione

1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di edilizia scolastica, ivi compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m .

Art. 14
Zona per attrezzature pubbliche
Impianti sportivi

1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di impianti sportivi. Sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività sportive all’aperto o al coperto.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 15
Zona per attrezzature pubbliche sovracomunali

1. Questa zona comprende tutte le aree destinate a opere e attrezzature di interesse statale, regionale, provinciale o sovracomunale. Sono ammesse le opere e le attrezzature di interesse generale che abbiano un’utenza sovracomunale, quali edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, edifici per le attività culturali e sociali, edifici per i servizi sanitari e di assistenza, opere di urbanizzazione, edifici scolastici e impianti sportivi.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 16
Attrezzature pubbliche nel sottosuolo

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come aree per attrezzature pubbliche interrate sono destinate a opere e impianti di interesse pubblico da realizzarsi interamente nel sottosuolo.

2. La zonizzazione e l’utilizzo delle aree in superficie non sono compromessi.

Art. 17
Zona a destinazione particolare

1. Questa zona comprende le aree destinate specificamente ed esclusivamente a una tipologia di attività che, per la sua localizzazione, dimensione o per specifiche esigenze infrastrutturali, necessita di una particolare considerazione pianificatoria.

2. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m²;
  2. indice massimo di copertura: ... %;
  3. altezza media massima degli edifici: ... m;
  4. distanza minima dal confine: 5 m;
  5. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  6. indice di impermeabilità: ... %;
  7. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  8. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 18
Zona di sviluppo turistico
Alloggiativo

1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi turistici ricettivi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Per le zone appositamente delimitate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 19
Zona di sviluppo turistico
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi di somministrazione di pasti e bevande ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Questa zona comprende inoltre le aree destinate alla realizzazione di esercizi per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche ai sensi dell’articolo 34 della Legge.

3. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

4. Vale il seguente indicie

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

5. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 20
Zona di sviluppo turistico
Discoteche

1. Questa zona comprende le aree destinate a discoteche (sale da ballo).

2. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 21
Zona di sviluppo turistico
Campeggio

1. Questa zona comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 22
Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici

1. Questa zona è riservata alle attrezzature turistiche e alle infrastrutture tecniche presso le stazioni a monte e/o a valle degli impianti di risalita, di cui al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“, necessarie per i servizi agli sciatori, gli alloggi del personale di esercizio nonché per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste.

2. In base al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“ sono ammessi i locali per: il noleggio e il deposito di sci, il servizio assistenza sci, la scuola di sci, lo svolgimento di competizioni sportive, il pronto soccorso, il servizio valanghe, il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici battipista, il deposito attrezzi, la biglietteria, la sala d’attesa, nonché i servizi igienico-sanitari.

3. Non sono ammessi alloggi turistici nonché appartamenti, salvo un alloggio di servizio al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 27, comma 5, della Legge.

4. L'utilizzo ammesso nelle singole zone è determinato in forma vincolante come segue: …

5. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

6. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

7. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m, comunque non inferiore all’altezza della facciata antistante più alta;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 23
Zona destinata alla lavorazione di ghiaia

1. Questa zona comprende le aree in cui è ammessa esclusivamente la realizzazione degli impianti per la lavorazione della ghiaia.

2. Non sono ammessi alloggi di servizio.

3. È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 40 m² e dei necessari servizi igienico-sanitari.

4. Per l’edificio valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m.

Art. 24
Zona per la produzione di energia

1. Questa zona a destinazione particolare comprende le aree destinate agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

2. Non sono ammessi alloggi di servizio.

3. È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 40 m² e dei necessari servizi igienico-sanitari.

4. Per l’edificio valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 25
Zona per impianti ad uso agricolo

1. Questa zona comprende le aree destinate a insediamenti produttivi con destinazione d’uso specifica per impianti di conferimento, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, nonché per la protezione e il miglioramento della produzione da parte di cooperative agricole.

2. Per le zone appositamente contrassegnate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione completo di piano vincolante di sistemazione delle superfici, ai sensi dell’articolo 57 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 26
Zona di verde pubblico

1. Questa zona comprende le aree a giardino o parco pubblico, esistenti o da realizzare, e gli spazi pubblici che abbiano prevalente funzione ornamentale e ricreativa. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate. Al momento della messa a dimora deve essere posta particolare cura nella scelta del tipo e della distribuzione dell’alberatura e delle piante ornamentali.

2. Nelle zone di verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione dei depositi per gli attrezzi per la manutenzione del verde.

3. Opzionale con informazioni sulla posizione: Sono ammessi anche dei piccoli chioschi per la vendita di bevande, cibi, giornali e riviste, in assortimento limitato, con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché i servizi igienico-sanitari.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 27
Spazio aperto pubblico

1. Questa zona comprende spazi eterogenei, anche di piccole dimensioni, quali piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali.

2. Negli spazi aperti pubblici è vietata qualsiasi costruzione a eccezione della realizzazione di strutture e impianti di arredo urbano

3. Opzionale con informazioni sulla posizione: Sono ammessi anche dei piccoli chioschi per la vendita di bevande, cibi, giornali e riviste, in assortimento limitato, con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 28
Parco giochi per bambini

1. Questa zona comprende le aree destinate al gioco e alla ricreazione dei bambini. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate.

2. Nei parchi giochi è vietata la costruzione di qualsiasi edificio a esclusione dei depositi destinati alle attrezzature per il gioco e agli attrezzi per la manutenzione del verde con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

3. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 29
Impianti di risalita senza attività sciistica

1. Gli impianti di risalita inseriti nel piano di zonizzazione sono destinati al trasporto pubblico di persone.

2. Le stazioni degli impianti di risalita sono considerate infrastrutture e non costituiscono volumetria.

3. Le stazioni degli impianti di risalita possono comprendere, oltre alle attrezzature e ai locali tecnici necessari al funzionamento dell’impianto, anche la biglietteria, la sala d’attesa, il deposito attrezzi, i locali per il pronto soccorso nonché i servizi igienico-sanitari, in base al fabbisogno locale.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. distanza minima dai confini: 5 m;
  2. distanza minima tra gli edifici: 10 m.

Art. 30
Zona ferroviaria

1. Questa zona comprende le aree occupate da binari, stazioni, fabbricati e impianti ferroviari.

2. In questa zona nonché su tutte le aree di proprietà della ferrovia lungo il tracciato dei binari, anche se non individuate come zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le strutture necessari per il funzionamento e la sicurezza del traffico ferroviario.

3. Negli edifici delle stazioni possono essere realizzate le strutture per le attività del settore terziario al servizio della clientela ferroviaria.

4. Per le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di zona dovrà essere di almeno 5 m.

5. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è istituita una fascia di rispetto di 30 m, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, come stabilito all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 31
Autostrada

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come autostrada sono riservate al traffico motorizzato su carreggiate unidirezionali separate, prive di intersezioni a raso, nonchè agli opportuni servizi.

2. Ulteriori caratteristiche tecniche sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo l’autostrada è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 60 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 30 m.

4. Entro la fascia di rispetto è vietata qualsiasi edificazione.

Art. 32
Strada statale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione evidenziate graficamente come strada statale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo le strade statali è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie). Al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo detta fascia di rispetto è di 30 m, ovvero 10 m se fuori dei centri abitati, ma all’interno di zone già individuate come edificabili. All’interno dei centri abitati deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade statali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 33
Strada provinciale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada provinciale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo la strada provinciale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (D – Strade urbane di scorrimento). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade provinciali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 34
Strada comunale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada comunale sono di competenza del Comune.

2. La loro larghezza, comprensiva di banchine laterali e marciapiedi è la seguente:

Tipo A: larghezza massima: .... m;

Tipo B: larghezza massima: .... m;

Tipo C: larghezza massima: .... m;

Tipo D: larghezza massima: .... m;

Tipo E: larghezza massima: .... m.

[...]

3. Lungo le strade comunali è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade comunali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 35
Pista ciclabile

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come pista ciclabile sono riservate prevalentemente o esclusivamente al traffico ciclistico.

2. Le caratteristiche tecniche, la costruzione e l’esercizio delle piste ciclabili sono regolate dalle disposizioni provinciali in materia.

3. La larghezza massima corrisponde a ... m (2,5 – 6 m).

4. Quando le condizioni di sicurezza della circolazione lo consentono, tratti limitati e appositamente segnalati della pista ciclabile possono essere aperti anche al transito di confinanti e mezzi agricoli.

Art. 36
Superstrada ciclabile

1. Le superstrade ciclabili sono utilizzate per la gestione efficiente e rapida di grandi volumi di traffico ciclistico.

Art. 37
Strada pedonale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada pedonale sono riservate prevalentemente o esclusivamente ai pedoni.

2. La strada pedonale non può superare i ... m di larghezza.

3. Quando le caratteristiche lo consentono la strada pedonale può essere aperta anche al transito di confinanti.

Art. 38
Isola stradale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come isola stradale sono considerate aree di pertinenza della strada.

2. L’isola stradale può essere arredata architettonicamente oppure rinverdita, purché non sia pregiudicata la sicurezza stradale.

3. È vietata qualsiasi ulteriore edificazione.

Art. 39
Parcheggio pubblico

1. Questa zona comprende le aree riservate alla sosta dei veicoli.

2. In caso di parcheggi coperti o di autosilo valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: ... m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 40
Fascia di rispetto cimiteriale

1. Questa fascia delimita le aree di rispetto intorno ai cimiteri.

2. L’attività edilizia, qualora compatibile con la destinazione d’uso delle zone circoscritte, è regolata dalla legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche.

Art. 41
Servitù militare

1. Nelle zone sottoposte a servitù militare sono da osservare le prescrizioni ovvero i divieti imposti dall’Autorità militare in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modifiche, e alla legge 2 maggio 1990, n. 104, e successive modifiche.

Art. 42
Fonte per l’approvvigionamento idropotabile pubblico

1. Le fonti idropotabili e le relative aree di tutela, dichiarate tali dalle autorità competenti e evidenziate graficamente nel piano di zonizzazione, sono tutelate ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche.

Art. 43
Zona di rischio aeroportuale

1. Nelle zone di rischio aeroportuale sono da osservare le prescrizioni e le limitazioni previste nel piano di rischio aeroportuale approvato dall’ENAC.

Art. 44
Zona di pericolo

1. Le zone di pericolo sono disciplinate dai piani delle zone di pericolo vigenti e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23.

Art. 45
Area di emergenza per la protezione civile

1. Le aree specificamente contrassegnate con l’apposito simbolo sono riservate agli interventi emergenziali della protezione civile, di cui alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.

Art. 46
Stabilimento con area di rischio

1. Questa zona ambito comprende gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali la Conferenza dei servizi ha impartito, in attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, le seguenti prescrizioni urbanistiche concernenti l’area di rischio intorno allo stabilimento xy:

Art. 47
Aree e elementi singoli di notevole interesse archeologico, storico o artistico

1. Le aree e i manufatti evidenziati graficamente nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle autorità competenti „zona di rispetto per le belli arti“, “zona di tutela archeologica”, „monumento nazionale“ o „edificio sottoposto a tutela monumentale“, sono considerati di rimarchevole interesse archeologico, storico o artistico e sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Essi sono inoltre regolamentati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed etnografico.

Art. 48
Piano di attuazione

1. Il piano di attuazione è disciplinato dall’articolo 57 della Legge.

Art. 49
Piano di recupero

1. Il piano di recupero è disciplinato dall’articolo 58 della Legge.

Art. 50
Infrastrutture a rete
Infrastrutture primarie

1. Le infrastrutture a rete e quelle primarie evidenziate graficamente nel piano delle infrastrutture rappresentano le reti e le installazioni tecniche di interesse generale.

2. Per le rispettive fasce di rispetto si applicano le specifiche normative di settore.

Art. 51
Infrastruttura per le comunicazioni

1. Sulle aree contrassegnate con apposito simbolo è ammessa, da parte di operatori pubblici o privati muniti di relativa autorizzazione, la realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni. Le relative costruzioni non possono essere di dimensioni superiori a quelle strettamente necessarie alla loro funzione tecnica.

2. L’area è da utilizzare come sito comune ai sensi dell’articolo 7/bis, comma 6, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche.

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ActionActiond) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31
ActionActiong) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
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ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 8
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