(1) Per gli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge e per le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, della Legge, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione paesaggistica e dei piani dei parchi alle prescrizioni della Legge, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con i vincoli paesaggistici approvati sulla base della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le corrispondenti norme di attuazione dei piani urbanistici vigenti in data 30 giugno 2020.