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k) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 241)
Regolamento in materia edilizia

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2020, n. 27.

Art. 2 (Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni)

(1) Ai fini del presente regolamento e, in attuazione dell’articolo 52, comma 4, lettera f), della Legge, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici valgono le seguenti definizioni:

a) Superficie territoriale e superficie reale

Per superficie territoriale si intende la superficie di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

Per superficie reale si intende un'area geografica determinata in base a una misurazione.

b) Indice di edificabilità territoriale

L’indice di edificabilità territoriale (anche densità edilizia) indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie territoriale.

c) Superficie fondiaria

Per superficie fondiaria si intende la superficie reale destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti, e al netto delle superfici già asservite ad altre costruzioni. La superficie fondiaria è determinata al momento dell’entrata in vigore del primo piano urbanistico ovvero del piano comunale introduttivo dell’indice di edificabilità territoriale, tenendo conto degli edifici esistenti.

d) Indice di edificabilità fondiaria

L’indice di edificabilità fondiaria indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie fondiaria.

e) Sedime

Per sedime si intende l’impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso nell’area di pertinenza.

f) Carico urbanistico

Per carico urbanistico si intende il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità̀ e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di piano

Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio.

La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.

La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).

La volumetria ai sensi dell’articolo 17, comma 5, e dell’articolo 37, comma 4, della Legge è da considerarsi come volumetria fuori terra.

La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).

Per altezza lorda del piano si intende l’altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerati volumetria i sottotetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.

Per volumetria fuori terra si intende il volume dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.

Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.

Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell’altezza media (superficie delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.

Salvo diversa disposizione del piano paesaggistico, nelle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge, è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all’edificio esistente o da realizzare. Il volume interrato non può eccedere il 20 per cento della volumetria fuori terra dell’edificio esistente – nel calcolo non è compresa la volumetria interrata esistente – e deve essere realizzato sotto l’edificio o in aderenza al medesimo.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.

I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex novo. 2)

h) Superficie coperta

Per superficie coperta si intende la superficie risultante dalla proiezione verticale del perimetro esterno dell’edificio fuori terra sul piano orizzontale.

Il profilo esterno è determinato dalle murature perimetrali, compresi gli elementi in aggetto che costituiscono volumetria, i porticati, le tettoie e le pensiline.

Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e gli aggetti fino a una sporgenza di 1,50 m. Oltre tale limite le parti dell’edificio sporgenti sono conteggiate ai fini del computo della superficie coperta.

i) Indice di copertura

L’indice di copertura indica la relazione tra superficie coperta e superficie fondiaria.

j) Superficie impermeabile

Per superficie impermeabile si intende la porzione di superficie territoriale o fondiaria con pavimentazione o altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Manufatti permanenti permeabili all’acqua su terreno non edificato possono essere considerati proporzionalmente come superficie impermeabile o permeabile a seconda del loro grado di permeabilità.

k) Indice di impermeabilità

L’indice di impermeabilità indica la percentuale massima di superficie fondiaria che è consentito sia impermeabile.

l) Area verde minima

Per area verde minima si intende la parte minima di superficie fondiaria o superficie della copertura che deve essere sistemata a verde.

In caso di costruzioni interrate o inverdimenti pensili questi dovranno essere ricoperti da uno strato di almeno 60 cm di terra vegetale.

m) Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE)

L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) è un indice numerico di qualità ambientale applicato alla superficie fondiaria; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde. Si applica la disciplina di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2020, n. 17.

n) Altezza (assoluta) dell’edificio

L’altezza assoluta dell’edificio corrisponde all’altezza misurata perpendicolarmente dal punto più basso della linea dell’andamento del terreno fino al punto più alto dell’edificio.

Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici che non superano un’altezza di 1,50 m.

o) Altezza media dell’edificio

Per altezza media dell’edificio si intende la media ponderale delle altezze misurate lungo i muri perimetrali dell’edificio a partire dalla quota della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno).

Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica con diverse altezze o forme planimetriche, l’altezza media ponderale è calcolata separatamente per ciascun corpo di fabbrica.

Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici che non superano un’altezza di 1,50 m.

p) Distanza dai confini

La distanza dai confini è la distanza orizzontale minima misurata in modo radiale tra la parte più sporgente dell’a costruzione e il confine della proprietà. Non si computano ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m.

Nei confronti delle aree pubbliche o di aree soggette a esproprio, le distanze minime devono essere rispettate anche sottoterra. Fanno eccezione le intercapedini di aerazione interrate fino a 1,50 m di larghezza.

La costruzione a una distanza inferiore dal confine della proprietà è ammessa con il consenso scritto del/della confinante, mediante servitù da annotare nel libro fondiario e, comunque, sempre nel rispetto delle distanze tra gli edifici

Le trasformazioni della linea del terreno possono essere realizzate, in presenza di un piano di attuazione approvato, esclusivamente entro il limite di massima edificazione, e nel rispetto delle distanze dal confine prescritte dal piano comunale per il territorio e il paesaggio nel caso nelle zone edificabili ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della Legge, per le quali non vi sia un piano di attuazione.

Le opere necessarie a adeguare edifici esistenti alle norme in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alla distanza dai confini definita nei piani comunali per il territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione.

q) Distanza tra gli edifici

La distanza tra gli edifici è la distanza orizzontale minima misurata in modo radiale tra gli edifici, partendo dalla parte più sporgente di ciascuno. Non si computano ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alla distanza tra edifici definita nei piani comunali per il territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione.

È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del Codice civile.

r) Linea del terreno

Per linea del terreno si intende il profilo della superficie, naturale o conseguente a lavori di scavo o di riporto di terreno soggetti ad autorizzazione. In caso di trasformazione del profilo naturale non può essere superata la pendenza di 2:3 (altezza scarpata: distanza al piede della scarpata). Pozzi coperti, percorribili e chiusi su tutti i lati non interrompono la linea dell’andamento del terreno. Le rampe d’accesso a piani interamente o parzialmente interrati, realizzate lungo una singola facciata e aventi una larghezza fino a 5 m, nonché le aperture d’ingresso veicoli fino a una larghezza di 5 m e un’altezza di 3 m non interrompono la linea dell’andamento del terreno.

s) Misure per assicurare l’accessibilità

A tale riguardo si applicano la legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche”, e successive modifiche, nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, oppure, per quanto non disciplinato nella normativa provinciale indicata, gli articoli 77 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche.

t) Norme di igiene e sanità pubblica

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 62 comma 1 lettera c) della legge provinciale Territorio e Paesaggio si applicano i seguenti limiti:

  1. altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di cui al periodo precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m.
  2. La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. 3)

u) Isolamento termico

In caso di realizzazione di opere per l’isolamento termico degli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche. 4)

2)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8, e successivamente dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.
3)
La lettera t) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8.
4)
La lettera u) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8.
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