1. Nei giorni di lezione e di esame le alunne e gli alunni hanno accesso alla mensa annessa alla relativa scuola professionale nei limiti delle disponibilità organizzative e pagano, tramite l’acquisto di buoni pasto, il seguente contributo spese:
a) per il menù completo composto da un primo, un secondo con contorno e un dessert € 3,50 IVA inclusa
b) per il piatto del giorno composto da un primo o un secondo rispettivamente con contorno. € 2,50 IVA inclusa
2. Se la scuola professionale non ha una mensa o comunque non può garantire il relativo servizio, le alunne e gli alunni, pagando il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, possono pranzare in una mensa o in un esercizio pubblico con cui la Provincia o la rispettiva scuola ha stipulato una convenzione in osservanza dei limiti massimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Durante il tirocinio previsto dal piano formativo si applicano le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le alunne e gli alunni possono utilizzare, se esistente, il servizio mensa scolastico gestito dal Comune. In tal caso si applica il contributo spese stabilito dal Comune.
5. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.
6. Chi non frequenta le lezioni o non si presenta agli esami perde il diritto all’agevolazione per i relativi giorni.