1. Le apprendiste e gli apprendisti che durante la frequenza della scuola professionale alloggiano in convitti gestiti con personale provinciale, o in convitti con cui la Provincia ha stipulato una convenzione in osservanza dei limiti massimi di cui all’articolo 16, sono tenuti a pagare il seguente contributo spese:
a) vitto e alloggio: € 390,00 al mese o € 91,00 a settimana;
b) alloggio, prima colazione e pranzo o cena: € 339,00 al mese o € 79,00 a settimana;
c) alloggio e prima colazione: € 292,00 al mese o € 68,00 a settimana;
d) solo alloggio: € 273,00 al mese o € 64,00 a settimana.
2. Il contributo spese è così calcolato:
a) per le settimane di insegnamento previste dall’ordinamento formativo o dal programma didattico si applica la retta settimanale. Ogni settimana iniziata deve essere pagata per intero;
b) in caso di assenza per malattia: fino a sette giorni il contributo è calcolato per intero, a partire dall’ottavo giorno è detratto il vitto.
3. Chi è escluso dalle lezioni per motivi disciplinari, perde il diritto all’agevolazione per il periodo dell’esclusione.