1. In casi eccezionali e motivati la Provincia, previa autorizzazione della direttrice/del direttore della competente Formazione professionale e nel rispetto dei limiti massimi di cui all’articolo 6, può farsi carico delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio presso strutture diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5. I contratti con tali strutture sono stipulati dalle scuole professionali provinciali.