1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto.
2. L’ammontare dei mezzi finanziari a disposizione è determinato annualmente con accordo sulla finanza locale.
3. Tenuto conto della situazione economica del Comune ai sensi dell’articolo 6, per le opere sono assegnati contributi nella seguente misura percentuale rispetto ai costi previsti dal progetto approvato:
a) se il rapporto percentuale di cui all’articolo 6 è compreso fra 0 e 24,99 per cento: finanziamento fino all’80 per cento dei costi previsti dal progetto approvato;
b) se il rapporto percentuale di cui all’articolo 6 è compreso fra 25 e 50 per cento: finanziamento fino al 50 per cento dei costi previsti dal progetto approvato.
4. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti opere con costi previsti inferiori a euro 100.000,00 IVA esclusa. Dette domande saranno rigettate e archiviate.