(1) Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
(2) Soggetti controinteressati sono esclusivamente i portatori dei seguenti interessi privati di cui all’articolo 5/bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
(3) I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi all’atto/agli atti oggetto della richiesta e di quelli nello stesso/negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
(4) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere.
(5) Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta d’accesso.