1. Per la concessione di contributi ordinari possono essere ammesse le seguenti voci di spesa:
a) tutte le spese di personale per i dipendenti e per incarichi a relatori, relatrici e consulenti esterni: stipendi e onorari, oneri sociali, tributi e tasse, escluse le imposte sul reddito e sul patrimonio, TFR; buoni pasto, rimborsi delle spese di trasferta e di viaggio; tutte queste spese possono essere ammesse fino all’ammontare massimo vigente per il personale provinciale;
b) le spese correnti di gestione riguardanti canoni di locazione, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono, internet, cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, gestione automezzi, acquisto di sussidi didattici e di altro materiale di carattere culturale, didattico e pedagogico;
c) le spese per l’organizzazione e realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione continua per il personale dipendente nonché per i collaboratori e le collaboratrici volontari, soprattutto nei settori di cui all'articolo 4 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche.
2. Per la concessione di contributi per progetti possono essere ammesse tutte le spese documentabili. Le spese per gli onorari di relatori e relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale.
3. Per la concessione di contributi per investimenti per l’acquisto di beni come attrezzature, arredi e mezzi di trasporto e per l’acquisto o la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di strutture come sedi, centri giovanili, punti d’incontro, residenze, campeggi, ostelli, spazi per il gioco e simili, si possono ammettere tutti i relativi costi. Tra questi rientrano anche i costi per la progettazione, i lavori e il collaudo.
4. In tutti i preventivi di spesa si deve perseguire un rapporto ottimale tra qualità e costi.
5. Per quanto riguarda l’allestimento di strutture per giovani, i contributi concessi devono essere destinati ad arredi con una dotazione di base semplice e funzionale; vengono riconosciute prioritariamente le spese per l’acquisto di articoli di arredo usati e di materiali ecologici.
6. Tutte le spese devono riferirsi all’attività svolta o all’investimento effettuato ed essere evidenziate come tali nella contabilità del/della richiedente.
7. In caso di progetti comuni sono ammissibili unicamente le spese relative alle strutture per giovani.
8. Il/La richiedente, il proprietario/la proprietaria o il gestore/la gestrice della struttura per giovani per la quale si richiede il contributo deve garantire che essa venga utilizzata per il periodo di tempo indicato nella domanda di agevolazione esclusivamente o almeno prevalentemente per attività a favore dei giovani o per altre attività senza scopo di lucro.