1. L’imprenditore agricolo/L’imprenditrice agricola può mettere a disposizione i locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali impiegati presso la propria azienda agricola.
2. La sistemazione temporanea non deve superare la durata complessiva di 120 giorni nel corso dell’anno solare. Il superamento della durata massima e la sistemazione di persone non ammesse costituiscono cambiamenti illegittimi della destinazione d’uso e sono perseguiti dal sindaco/dalla sindaca competente ai sensi della legge.