(1) Gli incarichi speciali sono conferiti a tempo determinato e possono avere una durata massima di cinque anni. In caso di comprovata necessità possono essere prorogati.
(2) Alla scadenza dell’incarico, la persona cui è stato conferito presenta al soggetto incaricante una relazione conclusiva dalla quale emergono i principali risultati, le conclusioni essenziali e il raggiungimento degli obiettivi.
(3) Le persone alle quali viene conferito un incarico speciale sono soggette a un periodo di prova di durata pari ad almeno la metà della durata dell’incarico, ma, in nessun caso, superiore a sei mesi.