(1) Gli incarichi speciali possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nelle sezioni A , B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali. 3)
(2) Gli incarichi speciali possono essere altresì conferiti a persone che, a seconda che si tratti di un incarico strategico oppure di un incarico complesso, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16, comma 5, lettere a) e a/bis), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore di ripartizione, ovvero dei requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore d’ufficio e che siano state dichiarate vincitrici di una procedura di selezione appositamente avviata.
(3) Alla procedura di selezione di cui al comma 2 possono partecipare anche persone estranee alla pubblica amministrazione, che siano in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale e abbiano almeno quattro anni di esperienza di lavoro effettiva in materie attinenti all’incarico bandito.