1. Sulla base del rapporto di valutazione la Direttrice/il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali accredita il relativo servizio.
2. L’accreditamento è rilasciato entro 180 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine per concludere il procedimento è interrotto nel caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione e inizia nuovamente a decorrere dalla data della loro presentazione.
3. In caso di rispondenza solo parziale ai criteri di accreditamento viene rilasciato un accreditamento con prescrizioni e l’ente erogatore deve presentare un preciso piano di adeguamento, comprensivo dei relativi tempi di realizzazione.
4. Qualora, alla scadenza delle prescrizioni, l’ente non abbia provveduto al loro adempimento si applica, previa diffida da parte della Direttrice/del Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, una riduzione del finanziamento del relativo servizio per un importo pari a:
a) 20.000,00 euro annui per servizi fino a 10 posti e per servizi di consulenza;
b) 40.000,00 euro annui per servizi da 11 fino a 40 posti e per i servizi dell’assistenza domiciliare;
c) 80.000,00 euro annui per i servizi oltre i 40 posti.
5. Una volta adempiute le prescrizioni, il finanziamento del relativo servizio previsto per l’anno solare successivo è di nuovo erogato integralmente.