1. La terza rata è calcolata a conguaglio, sottraendo le prime due rate dal risultato del rendiconto; la liquidazione avviene previa verifica e approvazione del rendiconto stesso. Se da tale calcolo risulta che con gli acconti è stato erogato un importo maggiore di quello effettivamente spettante, la parte eccedente è detratta dalla prima rata del successivo pagamento in acconto.
2. Importo unitario e importo aggiuntivo: le rendicontazioni presentate possono basarsi solo su posti letto autorizzati e conformi ai criteri di cui alle presenti disposizioni. Gli importi riferiti ad un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 100 per cento o a posti letto non autorizzati non sono liquidati; gli importi riferiti ad un tasso di occupazione superiore al 99 per cento sono sottoposti ad una ulteriore verifica dettagliata e la terza rata è erogata solo a seguito dell’avvenuta verifica. Eventuali giorni di presenza, accertati in sede di rendicontazione, superiori a un tasso di occupazione mensile dei posti letto del 100 per cento, sono ridotti d’ufficio ad un tasso di occupazione del 100 per cento; a tal fine l’importo unitario è detratto per il numero di giorni necessario affinché il tasso di occupazione mensile sia di nuovo pari al 100 per cento.
3. Ai fini della rendicontazione degli importi di cui al comma 2 sono considerati come giorni di presenza:
a) i giorni di effettiva presenza dell’ospite (dal giorno di ammissione a quello di dimissione);
b) i giorni di assenza di cui all’articolo 51, comma 8, lettera c).
4. Ai fini della rendicontazione degli importi di cui al comma 2 non sono considerati:
a) i giorni di presenza riferiti agli ospiti di cui all’articolo 51, comma 14;
b) i giorni concordati ai sensi dell’articolo 51, comma 8, lettere a) e b).
5. Importo aggiuntivo per le forme di assistenza specifica: salvo quanto previsto all’articolo 48, comma 15, ai fini della rendicontazione dell’importo aggiuntivo per le forme di assistenza specifica si considerano tutti i giorni dell’anno. In caso di avvio, adattamento o cessazione delle forme di assistenza specifica nel corso dell’anno, si considerano, rispettivamente, i giorni a decorrere dalla data stabilita con l’autorizzazione o quelli fino alla data della cessazione.
6. Importi forfettari: ai fini della rendicontazione per il finanziamento del personale infermieristico e riabilitativo e del personale sostitutivo di cui al comma 7 si applicano gli importi ivi previsti; per il personale infermieristico e riabilitativo aggiuntivo di cui agli articoli 44 e 48 si applicano gli importi di cui al comma 6 dell’articolo 44. Tali importi sono erogati per i parametri di riferimento preventivamente approvati, purché questi siano stati effettivamente soddisfatti attraverso assunzioni di personale; in caso contrario, possono essere rendicontati solo gli equivalenti a tempo pieno (ETP) effettivamente in servizio (corrispondenti al massimo a 38 ore/settimana). Ai fini della rendicontazione di cui al presente comma si applica inoltre quanto segue:
a) si considera l’anzianità di servizio maturata fino al 30 giugno dell’anno rendicontato (limitatamente ad anni interi), secondo le classi di anzianità di cui al comma 7;
b) in caso di sopraggiunta genitorialità, durante l’astensione obbligatoria dal lavoro nonché durante l’astensione facoltativa sono rendicontati solo i costi del lavoro effettivamente sostenuti. Questa disposizione non si applica se i suddetti costi del lavoro sono rimborsati da altri enti oppure si applica limitatamente alla rendicontazione della differenza, nel caso in cui questi costi siano rimborsati solo in parte. Il personale sostitutivo per l’astensione obbligatoria e facoltativa è rendicontato dopo l’inizio della maternità e dopo l’effettiva assunzione e fino alla ripresa in servizio della/del titolare del posto, secondo gli importi forfettari di cui al comma 7;
c) il personale sostitutivo per malattia e altre assenze superiori a 30 giorni consecutivi è rendicontato dopo l’effettiva assunzione a tempo determinato e fino alla ripresa in servizio della/del titolare del posto, secondo gli importi forfettari di cui al comma 7.
7. Si applicano i seguenti importi annuali forfettari:
a) Personale infermieristico
| | Anzianità di servizio | Importi annuali |
0-7 anni | 53.000,00 euro |
8-15 anni | 58.000,00 euro |
16-25 anni | 62.000,00 euro |
≥ 26 anni | 66.000,00 euro |
Contratto d’opera (indipendentemente dagli anni – su base oraria) | 52.000,00 euro (per 1.670 ore all’anno) |
Appalto della prestazione (indipendentemente dagli anni – su base oraria) | 56.000,00 euro (per 1.670 ore all’anno) |
b) Personale riabilitativo
| | Anzianità di servizio | Importi annuali |
0-7 anni | 46.000,00 euro |
8-15 anni | 50.000,00 euro |
16-25 anni | 54.000,00 euro |
≥ 26 anni | 58.000,00 euro |
Contratto d’opera (indipendentemente dagli anni – su base oraria) | 44.000,00 euro (per 1.670 ore all’anno) |
Appalto della prestazione (indipendentemente dagli anni – su base oraria) | 50.000,00 euro (per 1.670 ore all’anno) |
c) Operatrice/Operatore socio-assistenziale – in sostituzione di infermiere e infermieri
| | Anzianità di servizio | Importi annuali |
0-7 anni | 42.200,00 euro |
8-15 anni | 44.300,00 euro |
16-25 anni | 45.100,00 euro |
≥ 26 anni | 47.100,00 euro |
8. Tutti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto del personale infermieristico e riabilitativo maturati sono inclusi nella somma complessiva degli importi annuali forfettari e come tali devono essere contabilizzati e stanziati dalle singole strutture.