1. Gli importi per il finanziamento previsti dalle presenti disposizioni sono erogati agli enti gestori secondo le seguenti modalità di calcolo e liquidazione.
2. Importo unitario: è calcolato per l’anno successivo un importo complessivo per un presunto tasso di occupazione dei posti letto pari al 98 per cento, che viene quindi liquidato forfettariamente nel corso dell’anno di riferimento direttamente agli enti gestori in due rate (acconti), pari ciascuna al 45 per cento dell’importo stesso, entro fine febbraio e fine agosto di ogni anno. La terza rata (saldo) è erogata, sulla base dell’importo effettivamente spettante, nel primo semestre dell’anno successivo.
3. L’importo aggiuntivo e l’importo aggiuntivo per le forme di assistenza specifica sono erogati unitamente alla terza rata (saldo).
4. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico è incaricata di provvedere all’erogazione degli importi di cui ai commi 2 e 3, previa verifica e comunicazione degli stessi da parte della Ripartizione provinciale Politiche sociali.
5. Gli importi annuali forfettari per il personale infermieristico e riabilitativo e per il personale sostitutivo di cui all’articolo 55, comma 7, sono erogati direttamente agli enti gestori dall’Azienda Sanitaria, sulla base degli importi approvati per il pagamento dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e comunicati dalla Ripartizione stessa. Le prime due rate (acconti), pari ciascuna al 45 per cento dell’importo annuale previsto, sono liquidate entro fine febbraio e fine agosto di ogni anno. La terza rata (saldo) è erogata sulla base dell’importo effettivamente spettante, nel primo semestre dell’anno successivo. L’importo di riferimento per la determinazione delle prime due rate è calcolato come segue: numero del personale infermieristico e riabilitativo della struttura – secondo i parametri di riferimento previsti – moltiplicato per gli importi forfettari previsti per questo personale e riferiti ad un’anzianità di servizio tra 8 e 15 anni. La competenza relativa al controllo prescritto per legge sulle dichiarazioni sostitutive nell’ambito delle spese per il personale infermieristico e riabilitativo è in capo all’Azienda Sanitaria.
6. Gli importi forfettari annuali spettanti alla struttura per il personale infermieristico e riabilitativo aggiuntivo di cui all’articolo 44, comma 6, sono erogati in due rate annuali, direttamente dall’Azienda Sanitaria, sulla base degli importi approvati per il pagamento dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e comunicati dalla Ripartizione stessa. La prima rata (acconto), nella misura del 50 per cento dell’importo annuale previsto, è liquidata unitamente alla seconda rata degli importi forfettari per il personale infermieristico e riabilitativo di cui al comma 5 e il saldo unitamente alla terza rata degli stessi.